Calcolatore, Tabella Tassi e Guida Completa
Calcolo Interessi Moratori 2026
Calcola gli interessi moratori con il calcolatore aggiornato al 2026. Tasso 10,15% (BCE 2,15% + 8%), tabella storica completa dal 2002, formula di calcolo, forfettario 40 euro, prodotti agricoli e normativa D.Lgs. 231/2002.
D.Lgs. 231/2002 — Comunicato MEF, G.U. n. 15 del 20/01/2026
Calcolo Interessi Moratori
Dati verificati con Comunicato MEF, GU n. 15 del 20/01/2026. Prossimo aggiornamento: luglio 2026 (tasso H2).
Cosa sono gli interessi moratori
Definizione e funzione risarcitoria
Gli interessi moratori (comunemente chiamati anche interessi di mora) sono una forma di risarcimento automatico dovuto dal debitore al creditore per il ritardo nel pagamento di una somma di denaro. Si tratta di una conseguenza giuridica prevista dalla legge che si attiva senza necessità di provare un danno effettivo: il semplice ritardo nel pagamento è sufficiente a far sorgere il diritto agli interessi di mora.
La disciplina degli interessi moratori si articola su due binari distinti, a seconda della natura del rapporto obbligatorio:
Nelle transazioni commerciali (B2B e con la PA): si applica il D.Lgs. 231/2002, con un tasso significativamente più elevato (BCE + 8%, pari al 10,15% nel H1 2026) e una funzione marcatamente sanzionatoria
Nelle obbligazioni civili ordinarie tra privati: si applica l'art. 1224 del Codice Civile, con il tasso di interesse legale (1,60% nel 2026) e una funzione prevalentemente remuneratoria
La funzione degli interessi moratori è duplice: da un lato, risarcire il creditore per il mancato godimento della somma nel periodo di ritardo; dall'altro, disincentivare il debitore dal ritardare il pagamento. Nelle transazioni commerciali, il legislatore europeo e italiano hanno voluto introdurre un tasso particolarmente elevato proprio per combattere il fenomeno dei ritardi di pagamento, che rappresenta un grave ostacolo alla competitività delle imprese.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 231/2002, D.Lgs. 192/2012 e art. 1224 c.c.
La disciplina degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è contenuta nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha recepito la direttiva europea 2000/35/CE (poi sostituita dalla direttiva 2011/7/UE). Il decreto è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che ha innalzato la maggiorazione dal 7% all'8% a partire dal 1 gennaio 2013.
Le norme fondamentali del decreto sono:
Art. 4: decorrenza automatica degli interessi moratori, termini di 30/60 giorni, regime differenziato per B2B e PA
Art. 5: determinazione del tasso moratorio (tasso BCE + 8 punti percentuali), aggiornamento semestrale
Art. 6: risarcimento forfettario di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo
Art. 7: limiti alla libertà contrattuale, nullità delle clausole gravemente inique
Per le obbligazioni tra privati, la norma di riferimento è l'art. 1224 del Codice Civile, integrato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (art. 17), che ha introdotto il comma 4 dell'art. 1284 c.c. prevedendo il tasso maggiorato in corso di causa.
Per i prodotti agricoli e agroalimentari, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 prevede una ulteriore maggiorazione di +4 punti percentuali rispetto al tasso standard del D.Lgs. 231/2002.
Come si calcolano gli interessi moratori
Formula, esempio pratico e divisore 36.500
La formula per il calcolo degli interessi di mora è identica a quella degli interessi legali, ma il tasso di mora applicabile è diverso e significativamente più elevato:
I = C × T × G / 36.500
I = interessi • C = capitale • T = tasso moratorio (%) • G = giorni di ritardo
| Variabile | Significato |
|---|---|
| I | Interessi moratori dovuti (€) |
| C | Capitale: importo della fattura o del debito scaduto (€) |
| T | Tasso moratorio annuo (es. 10,15 per il H1 2026) |
| G | Giorni di ritardo (dal giorno successivo alla scadenza) |
| 36.500 | Divisore fisso: 365 giorni × 100 (perché T è in %) |
Perché 36.500 anche per gli anni bisestili?
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 296/E del 14/07/2008 ha chiarito che il divisore resta sempre 36.500, anche negli anni bisestili, per garantire uniformità di trattamento. Non si usa mai il divisore 36.600.
Esempio pratico
Fattura di € 10.000,00 con scadenza 31/03/2026 e pagamento il 30/05/2026 (60 giorni di ritardo). Tasso H1 2026: 10,15%.
I = 10.000 × 10,15 × 60 / 36.500 = € 166,85
+ forfettario art. 6 = € 40,00
Totale mora = € 206,85
Calcolo multi-semestre
Se il ritardo attraversa il 1 luglio o il 1 gennaio (cambio di semestre), occorre calcolare separatamente i due periodi con i rispettivi tassi e sommare i risultati. Il calcolatore in alto effettua questa suddivisione automaticamente.
No anatocismo
Gli interessi moratori non si capitalizzano: il calcolo è sempre in regime di interesse semplice. Non si calcolano mai interessi sugli interessi (art. 1283 c.c.).
Tasso di interesse moratorio 2026
Comunicato MEF, GU n. 15 del 20/01/2026
Il tasso di mora per il 1 semestre 2026 (noto anche come tasso di interesse moratorio) è pari al 10,15%, risultante dalla somma del tasso BCE di rifinanziamento principale (2,15%) e della maggiorazione di 8 punti percentuali prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.
Tasso moratorio H1 2026: 10,15%
Il tasso resta stabile rispetto al H2 2025 (anch'esso 10,15%). Dopo il picco del 12,50% raggiunto nel H1 2024, il tasso è in progressiva discesa per effetto del calo dei tassi BCE iniziato nell'estate 2024.
| Voce | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Tasso BCE rifinanziamento principale | 2,15% | BCE, confermato feb. 2026 |
| Maggiorazione D.Lgs. 231/2002 | 8,00% | Art. 5 D.Lgs. 231/2002 |
| Tasso moratorio H1 2026 | 10,15% | Comunicato MEF, GU n. 15 del 20/01/2026 |
| Maggiorazione agricola aggiuntiva | +4,00% | Art. 4 D.Lgs. 198/2021 |
| Tasso moratorio agricolo H1 2026 | 14,15% | D.Lgs. 198/2021 + D.Lgs. 231/2002 |
Il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026. Il tasso è in vigore dal 1 gennaio al 30 giugno 2026. Il tasso per il 2 semestre 2026 sarà pubblicato entro la fine di giugno 2026.
Tabella storica tassi moratori 2002-2026
Tutti i tassi semestrali dal D.Lgs. 231/2002
La tabella storica dei tassi di interesse moratorio riporta i tassi semestrali pubblicati dal MEF dal 2002 ad oggi, con l'indicazione del tasso BCE, della maggiorazione applicata e del tasso totale. Fino al 31/12/2012 la maggiorazione era del 7%, dal 01/01/2013 è stata innalzata all'8% dal D.Lgs. 192/2012.
| Periodo | BCE (%) | Magg. (%) | Totale (%) |
|---|---|---|---|
| 08/08/2002 – 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
| 01/01/2003 – 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
| 01/07/2003 – 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
| 01/01/2004 – 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
| 01/07/2004 – 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
| 01/01/2005 – 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
| 01/07/2005 – 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
| 01/01/2006 – 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
| 01/07/2006 – 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
| 01/01/2007 – 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
| 01/07/2007 – 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
| 01/01/2008 – 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
| 01/07/2008 – 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
| 01/01/2009 – 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
| 01/07/2009 – 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/01/2010 – 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/07/2010 – 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/01/2011 – 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/07/2011 – 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
| 01/01/2012 – 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/07/2012 – 31/12/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/01/2013 – 30/06/2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
| 01/07/2013 – 31/12/2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
| 01/01/2014 – 30/06/2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
| 01/07/2014 – 31/12/2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
| 01/01/2015 – 30/06/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
| 01/07/2015 – 31/12/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
| 01/01/2016 – 30/06/2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
| 01/07/2016 – 31/12/2016 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2017 – 30/06/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2017 – 31/12/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2018 – 30/06/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2018 – 31/12/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2019 – 30/06/2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2019 – 31/12/2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2020 – 30/06/2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2020 – 31/12/2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2021 – 30/06/2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2021 – 31/12/2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2022 – 30/06/2022 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2022 – 31/12/2022 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
| 01/01/2023 – 30/06/2023 | 2,50% | 8,00% | 10,50% |
| 01/07/2023 – 31/12/2023 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
| 01/01/2024 – 30/06/2024 | 4,50% | 8,00% | 12,50% |
| 01/07/2024 – 31/12/2024 | 4,25% | 8,00% | 12,25% |
| 01/01/2025 – 30/06/2025 | 3,15% | 8,00% | 11,15% |
| 01/07/2025 – 31/12/2025 | 2,15% | 8,00% | 10,15% |
| 01/01/2026 – in vigore | 2,15% | 8,00% | 10,15% |
Il tasso più alto è stato il 12,50% nel H1 2024, il più basso l'8,00% in vari semestri dal 2009 al 2022 (quando il tasso BCE era pari a zero).
Decorrenza degli interessi moratori
Art. 4 D.Lgs. 231/2002
Una delle caratteristiche più rilevanti degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è la loro decorrenza automatica: a differenza del regime civilistico ordinario, non è necessario inviare una diffida o una messa in mora formale. Gli interessi moratori iniziano a maturare dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4 D.Lgs. 231/2002), purché non sia dimostrato che il ritardo sia dovuto a cause non imputabili al debitore. Il termine di pagamento, in assenza di accordo tra le parti, è di 30 giorni e decorre da uno dei seguenti eventi:
Ricezione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente
Consegna delle merci o prestazione dei servizi (se la fattura è anteriore o contestuale)
Accettazione o verifica di conformità della merce (se prevista per legge o contratto, entro 30 gg)
Termini: B2B vs PA
| Soggetto | Termine base | Termine massimo | Derogabilità |
|---|---|---|---|
| Impresa vs Impresa (B2B) | 30 giorni | 60 giorni (per iscritto, se non gravemente iniquo) | Sì, entro i limiti dell'art. 7 |
| Impresa vs PA | 30 giorni | 60 giorni (solo per PA con attività economica/sanitaria) | No, tasso inderogabile |
Pagamenti rateali
In caso di pagamenti rateali, gli interessi moratori si calcolano solo sulla singola rata scaduta e non sull'intero importo contrattuale (art. 4, comma 7, D.Lgs. 231/2002). Ogni rata genera autonomamente interessi moratori dalla propria scadenza.
Interessi moratori tra privati
Art. 1224 c.c. e comma 4 dell'art. 1284 c.c.
Nelle obbligazioni non commerciali — quali responsabilità civile, crediti professionali, sinistri assicurativi, rapporti di lavoro — gli interessi moratori sono regolati dall'art. 1224 del Codice Civile. Il tasso applicabile è quello legale, pari all'1,60% nel 2026 (art. 1284 c.c.).
A differenza delle transazioni commerciali, tra privati può essere necessaria la messa in mora formale (art. 1219 c.c.), salvo i casi in cui la mora è automatica (obbligazioni a termine, illecito extracontrattuale).
Interessi in corso di causa (comma 4, art. 1284 c.c.)
Dal 2014 (D.L. 132/2014, art. 17), il comma 4 dell'art. 1284 c.c. prevede che, se le parti non hanno convenuto la misura degli interessi moratori, dalla proposizione della domanda giudiziale il saggio sale automaticamente al livello delle transazioni commerciali (tasso BCE + 8%, ossia 10,15% nel H1 2026). Questa norma ha lo scopo di evitare che il processo civile diventi un "finanziamento al ribasso" per il debitore.
Se le parti hanno pattuito interessi superiori al tasso legale, si mantiene il tasso superiore anche durante il periodo di mora (art. 1224, comma 1, ultima parte).
Differenza tra interessi legali e moratori
Tabella comparativa 2026
È fondamentale distinguere tra interessi legali e interessi di mora nelle transazioni commerciali. Sebbene entrambi siano dovuti per il ritardo nel pagamento, hanno presupposti, funzione e misura profondamente diversi. Il tasso legale ordinario (art. 1284 c.c.) ha una funzione remuneratoria: compensa il creditore per la mancata disponibilità del denaro. Il tasso di mora commerciale (D.Lgs. 231/2002) ha invece una funzione marcatamente sanzionatoria: disincentiva il debitore dal ritardare il pagamento applicando un tasso oltre sei volte superiore.
Per comprendere l'impatto pratico della differenza: su un debito di 10.000 euro pagato con 60 giorni di ritardo nel H1 2026, gli interessi legali ordinari ammonterebbero a soli 26,30 euro (1,60% annuo), mentre gli interessi di mora commerciali arriverebbero a 166,85 euro (10,15% annuo) più i 40 euro di forfettario. Una differenza di oltre 180 euro che evidenzia l'intento deterrente della disciplina speciale.
| Interessi Legali | Interessi Moratori (commerciali) | |
|---|---|---|
| Fonte normativa | Art. 1284 cod. civ. | D.Lgs. 231/2002, art. 5 |
| Ambito | Obbligazioni civili ordinarie | Transazioni commerciali (B2B, PA) |
| Tasso 2026 | 1,60% | 10,15% (BCE 2,15% + 8%) |
| Funzione | Remuneratoria / risarcitoria | Sanzionatoria / deterrente |
| Decorrenza | Liquidità ed esigibilità del credito | Scadenza del termine (automatica) |
| Messa in mora | Generalmente necessaria | Non necessaria (automatica) |
| Aggiornamento | Annuale (1 gennaio) | Semestrale (1 gennaio e 1 luglio) |
| Forfettario | Non previsto | 40 euro per ogni fattura (art. 6) |
| Situazione | Tasso 2026 | Fonte |
|---|---|---|
| Interesse legale ordinario | 1,60% | Art. 1284 c.c., comma 1 |
| Moratorio commerciale (D.Lgs. 231/2002) | 10,15% | Art. 5 + BCE 2,15% + 8% |
| Moratorio in lite giudiziale (se non pattuito) | 10,15% | Art. 1284 c.c., comma 4 |
| Moratorio prodotti agricoli/alimentari | 14,15% | D.Lgs. 198/2021 + 4% |
Interessi moratori in fattura
IVA, e-fattura e esempio pratico
Gli interessi moratori sono esclusi dall'IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72. In fattura vanno indicati come riga separata con le seguenti caratteristiche:
Descrizione: "Interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002"
Aliquota IVA: 0%
Codice natura nella fattura elettronica: N1 (escluso art. 15 DPR 633/72)
Tipo documento: TD01 (fattura) o TD05 (nota di debito)
Formato XML: tracciato SDI versione 1.6.1 o successivo
L'indennità forfettaria di 40 euro (art. 6 D.Lgs. 231/2002) va inserita come ulteriore riga separata, anch'essa con codice natura N1 e aliquota 0%.
Esempio di fattura con mora (H1 2026)
| Descrizione | Imponibile | IVA | Natura |
|---|---|---|---|
| Prestazione originaria | € 10.000,00 | 22% | — |
| Interessi moratori (39 gg × 10,15%) | € 108,33 | 0% | N1 |
| Indennità forfettaria art. 6 D.Lgs. 231/2002 | € 40,00 | 0% | N1 |
Fattura elettronica
Dal 1 gennaio 2021 è obbligatorio il tracciato XML versione 1.6.1 (o successive) per l'invio tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il codice natura N1 identifica le operazioni "escluse ex art. 15" e si applica sia agli interessi moratori sia all'indennità forfettaria.
Prodotti agricoli e agroalimentari
D.Lgs. 198/2021 — maggiorazione +4%
Per i prodotti agricoli e alimentari, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 prevede una disciplina ancora più stringente. Al tasso moratorio standard (BCE + 8%) si aggiunge una ulteriore maggiorazione di 4 punti percentuali, portando il tasso per il H1 2026 al 14,15%.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Tasso moratorio base H1 2026 | 10,15% |
| Maggiorazione agricola | +4,00% |
| Tasso moratorio agricolo H1 2026 | 14,15% |
I termini di pagamento per i prodotti agricoli e alimentari sono:
30 giorni per i prodotti deperibili (dalla consegna o dalla fine del periodo di consegna mensile)
60 giorni per i prodotti non deperibili
Carattere imperativo
La disciplina ha carattere imperativo (art. 3 D.Lgs. 198/2021): i termini e il tasso non sono derogabili contrattualmente. La norma non si applica ai contratti con i consumatori finali.
La maggiorazione è stata introdotta inizialmente al 2% dal D.L. 5 maggio 2015, n. 51 (art. 2, comma 3), poi innalzata al 4% e confermata definitivamente dal D.Lgs. 198/2021.
Importo forfettario di 40 euro
Art. 6 D.Lgs. 231/2002
L'art. 6 del D.Lgs. 231/2002 prevede che il creditore ha diritto, senza necessità di messa in mora, a un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero del credito. Si tratta di una indennità:
Automatica: spetta senza necessità di dimostrazione del danno o di messa in mora
Cumulativa: si aggiunge agli interessi moratori, non li sostituisce
Per ogni fattura: è dovuta per ciascuna fattura pagata in ritardo, non per ciascun rapporto contrattuale
Applicabile a tutte le transazioni commerciali: sia B2B che con la PA
In fattura
L'indennità forfettaria va indicata come riga separata in fattura o nota di debito, esclusa da IVA (codice natura N1, ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72). Il comma 2 dell'art. 6 prevede inoltre il risarcimento del maggior danno eventualmente provato.
Fonti e Riferimenti
A cura della redazione di AvvocatoTools.it. Tutti i dati sono verificati confrontando le fonti istituzionali elencate di seguito. Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026.
Comunicati e Risoluzioni
| Circolare | Oggetto | |
|---|---|---|
| Comunicato MEF, GU n. 15 del 20/01/2026 | Tasso moratorio H1 2026: BCE 2,15% + 8% = 10,15% | |
| Risoluzione AE n. 296/E del 14/07/2008 | Il divisore resta 36.500 anche negli anni bisestili |
Domande Frequenti (FAQ)
Le risposte ai dubbi più comuni sugli interessi moratori
22 domande totali su 22