Tabella, Calcolo e Guida Completa

Contributo Unificato 2026

Tabella contributo unificato con scaglioni aggiornati al 2026. Calcolo rapido per valore della causa, decreto ingiuntivo, pignoramento, processo tributario e giudice di pace. Esenzioni, sanzioni e normativa.

D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni — Aggiornato alla Legge di Bilancio 2025

Calcolo Contributo Unificato

Cos'è il Contributo Unificato

Art. 9, DPR 115/2002

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è una somma che viene corrisposta all'Erario ogni volta in cui una parte inizia un processo civile, amministrativo o tributario. Ha sostituito le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria, semplificando l'imposizione fiscale sugli atti giudiziari. La disciplina è contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia).

La Corte Costituzionale ha riconosciuto al contributo unificato la natura di tributo, stante la doverosità della prestazione e il collegamento ad una spesa pubblica come quella giudiziaria (C. Cost. sent. 73/2005).

Art. 9, c. 1: "È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10." Consulta il testo su Normattiva

Oltre al contributo unificato, per tutte le cause civili è dovuto anche il pagamento dell'anticipazione forfettaria pari a € 27,00 (art. 30 DPR 115/2002), salvo esenzioni specifiche (giudizi di lavoro, procedimenti familiari, ricerca telematica beni ex art. 492-bis c.p.c.).

Tabella Contributo Unificato 2026 — Scaglioni per Valore

Importi aggiornati alla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024)

La tabella del contributo unificato 2026 riporta gli importi suddivisi per scaglioni di valore della causa. Quanto si paga di contributo unificato dipende dal tipo di processo (civile, tributario, amministrativo), dal valore della causa e dal grado di giudizio (primo grado, appello, Cassazione).

Per le cause di valore indeterminabile, il contributo unificato è pari a € 518,00 nel processo civile e € 120,00 nel tributario. Per i procedimenti con contributo fisso (separazione, divorzio, esecuzioni), vedi le sezioni dedicate.

Processo Civile

Art. 13, comma 1, DPR 115/2002

Processo Civile

Tabella degli importi per scaglione di valore e grado di giudizio

L'importo del contributo unificato è determinato in base ai cosiddetti "scaglioni" di valore della causa. Il CU è aumentato del 50% nei giudizi di impugnazione e raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 13, c. 1-bis).

Valore indeterminabile: 518,00 € (I grado) | 777,00 € (Impugnazione) | 1036,00 € (Cassazione)

Valore non indicato: 1686,00 € (I grado) | 2529,00 € (Impugnazione) | 3372,00 € (Cassazione)

In caso di mancata dichiarazione di valore si applica lo scaglione massimo (art. 13, c. 6).

Contributo Unificato Decreto Ingiuntivo

Art. 13, comma 3, DPR 115/2002

Il contributo unificato per il decreto ingiuntivo gode della riduzione del 50% rispetto agli importi ordinari del processo civile (art. 13, c. 3, DPR 115/2002). Il dimezzamento si applica sia al ricorso per ingiunzione sia all'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado.

Opposizione a decreto ingiuntivo: anche l'opposizione gode del dimezzamento in primo grado. In appello, si applica l'importo pieno con aumento del 50% (art. 13, c. 1-bis).

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: se viene concessa la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., il CU resta dimezzato. La provvisoria esecutività non incide sull'importo del contributo.

Riduzione del 50%

Art. 13, comma 3, DPR 115/2002

Il contributo unificato è ridotto della metà nei seguenti casi tassativi:

Procedimenti per ingiunzione (decreto ingiuntivo)

Procedimenti per convalida di sfratto

Procedimenti cautelari o possessori

Accertamento tecnico preventivo

Opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado

Sfratto per morosità (valore = canoni non corrisposti alla data di notifica)

Finita locazione (valore = ammontare canone annuo)

Controversie individuali di lavoro (reddito > € 40.978,92)

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento/liquidazione giudiziale

Attenzione

Il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-decies e segg. c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia) non gode del dimezzamento del CU (Circ. Min. Giustizia 17/3/2023).

La riduzione del 50% per l'opposizione alla sentenza di fallimento non si applica al successivo giudizio di appello (Circ. Min. 29/9/2003).

Aumenti del Contributo Unificato

Art. 13, commi 1-bis, 1-ter, 3-bis, 6

Nota: nel processo civile, dal 2014, l'avvocato non è più tenuto ad indicare la PEC (art. 125, c. 1, c.p.c. come modificato dal D.L. 90/2014). L'aumento per omessa PEC resta applicabile nel processo tributario e amministrativo.

Processo Tributario

Art. 13, comma 6-quater, DPR 115/2002

Processo Tributario

Scaglioni specifici per le controversie tributarie

A partire dal 2011 (D.L. 98/2011), anche il processo tributario è regolato dal contributo unificato, con scaglioni propri previsti dall'art. 13, c. 6-quater. Per le controversie di valore indeterminabile, il CU è pari a € 120,00.

Art. 261: "Per i ricorsi in cassazione in materia tributaria il contributo unificato si applica nella misura prevista per il processo civile." Pertanto, in Cassazione si applicano gli scaglioni del processo civile con raddoppio dell'importo. Consulta il testo su Normattiva

Processo Amministrativo

Art. 13, comma 6-bis, DPR 115/2002

Processo Amministrativo

Importi fissi e per scaglione nei ricorsi amministrativi

Appalti pubblici e Autorità indipendenti

Altri procedimenti amministrativi (importo fisso)

Procedimenti Esecutivi

Art. 13, comma 2, DPR 115/2002

Le opposizioni (atti esecutivi, esecuzione, terzo) proposte in un'esecuzione già iniziata non richiedono un ulteriore CU, essendo già stato versato (Circ. Min. Giustizia 38550/2015).

Contributo Unificato Pignoramento presso Terzi

Art. 13, comma 2, DPR 115/2002

Il contributo unificato per il pignoramento presso terzi (es. pignoramento dello stipendio o del conto corrente) segue le regole delle esecuzioni mobiliari. L'importo dipende dal valore del credito azionato.

Opposizione al pignoramento: le opposizioni proposte nell'ambito di un'esecuzione già iniziata non richiedono un ulteriore contributo unificato (Circ. Min. 38550/2015). L'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione richiede invece il CU secondo il valore della causa.

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Procedimenti in Materia di Famiglia

Art. 13, c. 1, lett. a) e b), e art. 10, DPR 115/2002

In materia di famiglia, il CU è stabilito in misura fissa. La Riforma Cartabia ha istituito un procedimento unitario (artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c.) per la crisi familiare. La Circolare del Ministero della Giustizia del 19 dicembre 2024 ha chiarito numerosi aspetti.

Contributo Unificato Giudice di Pace

Art. 13, c. 1 e art. 46 L. 374/1991

Il contributo unificato per il Giudice di Pace segue gli stessi scaglioni del processo civile. Tuttavia, per le cause di valore fino a € 1.100,00 sussiste l'esenzione totale dal pagamento del CU (art. 46 L. 374/1991).

Competenza per valore: il Giudice di Pace è competente per le cause mobiliari di valore fino a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00 per le cause di risarcimento danni da circolazione stradale (art. 7 c.p.c.).

Anticipazione forfettaria: anche per le cause davanti al Giudice di Pace è dovuta la marca da € 27,00 (tranne nei casi di esenzione).

Procedimenti con Contributo Fisso

Riepilogo completo

Procedimenti Esenti

Art. 10, DPR 115/2002

Alcune materie non soggiacciono al pagamento del contributo unificato. Nei procedimenti esenti, il CU non è dovuto.

Sanzioni e Conseguenze

Artt. 14, 16, 248, DPR 115/2002

Omesso o insufficiente pagamento

Dal 2025 (L. 207/2024), la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non è versato almeno l'importo minimo di € 43,00 (o il minor contributo dovuto). In caso di versamento parziale, si procede all'immediata iscrizione a ruolo del debito con interessi al saggio legale e irrogazione di sanzione, senza previo invito al pagamento (art. 248, c. 3-bis, DPR 115/2002).

Impugnazione respinta (c.d. "doppio contributo")

Quando l'impugnazione è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte è tenuta a versare un ulteriore importo pari al CU dovuto per l'impugnazione stessa (art. 13, c. 1-quater). Il giudice ne dà atto nel provvedimento. La Cassazione (SS.UU. 20621/2023) ha chiarito che ha natura di tributo giudiziario, non di sanzione.

Omessa dichiarazione di valore

La mancata dichiarazione di valore comporta il pagamento del CU nella misura massima, pari a € 1.686,00 (scaglione oltre € 520.000) per il primo grado (art. 13, c. 6).

Modalità di Pagamento

Art. 192, DPR 115/2002

Dal 1° giugno 2023, il pagamento del contributo unificato deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica PagoPA (art. 192 DPR 115/2002). Il pagamento non effettuato tramite PagoPA non libera la parte dagli obblighi. Vedi anche la Circolare Min. Giustizia 19/3/2024 per ulteriori chiarimenti.

Sportello fisico

Pagamento con contante presso sportelli abilitati

ATM

Tramite sportelli automatici bancari

Home-banking

Applicazioni di internet banking

App IO

Tramite l'applicazione IO della PA

PagoPA.gov.it

Servizio "paga" sul portale ufficiale

Bonifico (emergenza)

Solo se PagoPA non funziona (art. 192, c. 1-sexies)

L'avvocato deve allegare la ricevuta di pagamento in sede di deposito dell'atto. La verifica spetta al funzionario che riceve l'atto (art. 15 DPR 115/2002).

Rimborso del Contributo Unificato

Circ. MEF n. 33/2007 e Circ. Min. Giustizia 9/2/2021

È possibile richiedere il rimborso del CU versato in misura superiore al dovuto o per un procedimento esente. L'istanza deve essere presentata entro 2 anni dal versamento, presso l'ufficio giudiziario competente. Il rimborso è erogato dall'Agenzia delle Entrate.

Versamento eccedente lo scaglione di riferimento

Duplicazione di versamenti

Versamento per procedimento esente

Versamento senza successiva iscrizione a ruolo

Il diritto alla riscossione del CU è soggetto a prescrizione decennale ordinaria (art. 2946 c.c.). L'invito al pagamento interrompe la prescrizione.

Novità della Legge di Bilancio 2025

L. 207/2024

1. Obbligo di versamento minimo per l'iscrizione a ruolo

Il nuovo art. 14, c. 3.1, DPR 115/2002 stabilisce che, nei procedimenti civili, la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato almeno l'importo di € 43,00 (o il minor contributo dovuto per legge), fatti salvi i casi di esenzione.

2. Recupero immediato senza invito

Il nuovo art. 248, c. 3-bis, prevede che in caso di parziale omissione del pagamento, si proceda all'immediata iscrizione a ruolo del debito con interessi e sanzioni, senza il previo invito al pagamento da parte della cancelleria.

3. Gratuito patrocinio e iscrizione a ruolo

La Circ. Min. Giustizia 24/4/2025 ha chiarito che l'ufficio giudiziario deve procedere all'iscrizione a ruolo anche in presenza della sola istanza di ammissione al patrocinio purché regolarmente depositata e protocollata, a tutela del diritto di accesso alla difesa (art. 24 Cost.).

Domande Frequenti (FAQ)

Le risposte ai dubbi più comuni sul contributo unificato

24 domande totali su 24

Normativa di Riferimento

Circolari Ministeriali

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere meramente informativo e non costituiscono parere legale.

Dati aggiornati al DPR 115/2002 e successive modificazioni, inclusa la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

Fonti: Normattiva.it, Altalex, Ministero della Giustizia.