Calcolatore, Tabella Tassi e Guida Completa

Calcolo Interessi Legali 2026

Calcola gli interessi legali con il calcolatore aggiornato al tasso 2026 (1,60%). Tabella storica completa dei tassi dal 1942, formula di calcolo, anatocismo, interessi moratori e normativa di riferimento.

Art. 1284 Codice Civile — DM Economia 10 dicembre 2025 (G.U. n. 289 del 13/12/2025)

Calcolo Interessi Legali

Tasso di Interesse Legale 2026

DM Economia 10 dicembre 2025

Il tasso di interesse legale 2026 è pari all'1,60% in ragione d'anno, come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025. Il nuovo tasso è in vigore dal 1° gennaio 2026.

Tasso 2026: 1,60%

Il tasso scende dal 2,00% del 2025 all'1,60% per il 2026, confermando il trend discendente iniziato dopo il picco del 5,00% raggiunto nel 2023. La riduzione riflette il progressivo calo dell'inflazione nell'area euro.

Art. 1284, c. 1, cod. civ.: "Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura [...]" Consulta il testo su Normattiva

La facoltà di aggiornamento annuale del tasso è stata introdotta dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 185), che ha novellato l'art. 1284 del Codice Civile.

Tabella Tassi di Interesse Legale dal 1942

Storico completo dei tassi legali

La tabella dei tassi di interesse legale riporta lo storico completo dal 1942 ad oggi. Il tasso originario del 5% è rimasto invariato per quasi 50 anni, fino alla prima modifica nel 1990. Dal 1997 il tasso viene aggiornato annualmente dal MEF.

Il tasso più basso della storia è stato lo 0,01% nel 2021, mentre il più alto è stato il 10% nel periodo 1990-1996.

Come si Calcolano gli Interessi Legali

Formula e metodo di calcolo

La formula per il calcolo degli interessi legali a interesse semplice è:

I = C × S × N / 36.500

I = interessi • C = capitale • S = tasso % annuo • N = giorni

Il divisore 36.500 (365 × 100) resta invariato anche negli anni bisestili, come confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 296/E del 14 luglio 2008.

Periodi con tassi diversi

Quando il periodo di calcolo attraversa più anni con tassi diversi, occorre suddividere il calcolo in sotto-periodi corrispondenti a ciascun tasso vigente. Per ogni sotto-periodo si applica la formula con il tasso del periodo. Il totale è la somma degli interessi di ciascun sotto-periodo.

Esempio pratico

Calcolo degli interessi su € 10.000,00 dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026:

Interessi Legali vs Interessi Moratori

Art. 1284 c.c. e D.Lgs. 231/2002

È fondamentale distinguere tra interessi legali e interessi moratori, in quanto hanno presupposti, funzione e misura profondamente diversi.

Interessi in corso di causa

Dal 2014 (D.L. 132/2014, art. 17), il comma 4 dell'art. 1284 c.c. prevede che, se le parti non hanno pattuito la misura degli interessi moratori, dal momento della domanda giudiziale il saggio degli interessi è pari a quello delle transazioni commerciali (tasso BCE + 8 pp). Questa disposizione si applica automaticamente e costituisce un forte incentivo alla definizione stragiudiziale delle controversie.

Anatocismo

Art. 1283 Codice Civile

L'anatocismo è la capitalizzazione degli interessi scaduti, ossia il calcolo di interessi sugli interessi ("interesse composto"). L'art. 1283 del Codice Civile lo vieta in linea generale, ammettendolo solo in due casi tassativi:

Dal giorno della domanda giudiziale, purché gli interessi siano dovuti per almeno sei mesi

In forza di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, alle medesime condizioni temporali

Art. 1283 cod. civ.: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi." Consulta il testo su Normattiva

Anatocismo bancario

Nei rapporti bancari, l'art. 120, comma 2, TUB (D.Lgs. 385/1993, come modificato dalla L. 49/2016) vieta espressamente la capitalizzazione degli interessi. La Delibera CICR del 3 agosto 2016 prevede che gli interessi debitori e creditori siano conteggiati separatamente senza produrre ulteriori interessi.

Applicazioni Pratiche

Quando e come si applicano gli interessi legali

Gli interessi legali trovano applicazione in numerose fattispecie della pratica giuridica e fiscale:

Ravvedimento operoso

Calcolo interessi per regolarizzazione spontanea di omessi/tardivi versamenti tributari (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Obbligazioni pecuniarie

Interessi automatici su crediti liquidi ed esigibili dal giorno della scadenza (art. 1282 c.c.)

Risarcimento danni

Interessi dalla data del fatto illecito sulla somma liquidata rivalutata (Cass. SS.UU. 1712/1995)

TFR e retribuzioni

Interessi legali sul TFR dalla cessazione del rapporto e sulle retribuzioni arretrate

Espropriazioni

Interessi sull’indennità dal decreto di esproprio fino al pagamento (art. 22 DPR 327/2001)

Debiti condominiali

Interessi sulle quote non versate dalla data di approvazione della delibera assembleare

Prescrizione

Il diritto agli interessi legali si prescrive in 5 anni (art. 2948, n. 4, cod. civ.), indipendentemente dalla prescrizione del credito principale.

Domande Frequenti (FAQ)

Le risposte ai dubbi più comuni sugli interessi legali

20 domande totali su 20

Normativa di Riferimento

Circolari e Risoluzioni

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere meramente informativo e non costituiscono parere legale.

Dati aggiornati al DM Economia 10 dicembre 2025. Tasso in vigore dal 1° gennaio 2026: 1,60%.

Fonti: Normattiva.it, Gazzetta Ufficiale, Agenzia delle Entrate.