
Guida Completa + Calcolatore Parcella
Fattura Elettronica Avvocati 2026
Guida completa alla fattura elettronica per avvocati: calcolatore parcella con anteprima dei campi XML SDI, codici TD/N/MP, regime forfettario, gratuito patrocinio e novità del tracciato 1.9.1 in vigore dal 15 maggio 2026.
DPR 633/72 (IVA) — D.Lgs. 127/2015 (FE tra privati) — L. 247/2012 art. 13 (spese gen. 15%) — L. 576/1980 art. 11 (CPA 4%) — D.Lgs. 87/2024 (sanzioni)
Calcolatore Parcella → Fattura Elettronica
Calcolo importi, anteprima XML SDI e diciture
Anteprima Fattura Elettronica Avvocato
Onorario professionale netto
Es. trasferte, perizie
CU, marche, diritti copia
Obbligo di Fattura Elettronica per Avvocati
Chi deve emettere, evoluzione 2014-2026
Nel 2026 l'obbligo di fattura elettronica riguarda tutti gli avvocati titolari di partita IVA stabiliti in Italia, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Gli avvocati in regime ordinario sono soggetti all'obbligo dal 1° gennaio 2019 (art. 1 c. 909 L. 205/2017), mentre per gli avvocati in regime forfettario l'estensione è stata graduale: dal 1° luglio 2022 per chi aveva superato 25.000 € di compensi nel 2021, e dal 1° gennaio 2024 in modo generalizzato per tutti i forfettari ai sensi dell'art. 18 D.L. 36/2022.
L'obbligo riguarda ogni tipologia di cliente: imprese (B2B), Pubbliche Amministrazioni (Ministero della Giustizia, INPS, INAIL, Comuni, ASL), privati cittadini (B2C) e soggetti esteri. La fattura va emessa esclusivamente in formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate tramite Sogei. Le fatture cartacee non hanno alcuna rilevanza fiscale e il committente non può detrarre l'IVA su una fattura non emessa elettronicamente.
Art. 21 c. 4 DPR 633/72: «La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.» Consulta il testo su Normattiva
Evoluzione storica dell'obbligo
| Data | Soggetti coinvolti | Norma |
|---|---|---|
| 6 giugno 2014 | FE obbligatoria verso Ministeri, Agenzie fiscali, enti previdenziali nazionali | D.L. 66/2014 |
| 31 marzo 2015 | FE estesa a tutte le amministrazioni centrali e locali | D.L. 66/2014 art. 25 |
| 1° gennaio 2019 | FE obbligatoria per tutti i soggetti IVA (avvocati in regime ordinario) | L. 205/2017 art. 1 c. 909 |
| 14 luglio 2018 | Split payment abolito per professionisti soggetti a ritenuta | D.L. 87/2018 art. 12 |
| 1° luglio 2022 | FE estesa ai forfettari con compensi 2021 > 25.000 € | D.L. 36/2022 art. 18 |
| 1° gennaio 2024 | FE estesa a TUTTI i forfettari (anche sotto 25.000 €) | D.L. 36/2022 art. 18 |
| 1° settembre 2024 | Nuovo sistema sanzionatorio: riduzione al 70% imposta (era 90-180%) | D.Lgs. 87/2024 |
| 15 maggio 2026 | Obbligatorio tracciato XML versione 1.9.1 | Provv. AdE 89757/2018 |
Esoneri residuali
Restano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica soltanto i contribuenti in regime di vantaggio ex art. 27 cc. 1 e 2 D.L. 98/2011 (regime ormai marginale) e alcuni soggetti che trasmettono dati al Sistema Tessera Sanitaria per tutela della privacy. Per l'avvocato non esiste praticamente alcun esonero.
Avvocati in Regime Forfettario
Fattura senza IVA, senza ritenuta, codice N2.2
Il regime forfettario per gli avvocati è disciplinato dall'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a tutti i forfettari, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nell'anno precedente. Le fatture dell'avvocato forfettario presentano peculiarità importanti rispetto al regime ordinario.
Caratteristiche della fattura forfettario
NESSUNA IVA: l'aliquota IVA non si applica, in fattura va indicato il codice natura N2.2 (operazioni non soggette - altri casi)
NESSUNA RITENUTA: il cliente non applica la ritenuta d'acconto del 20% (art. 1 c. 67 L. 190/2014). L'avvocato deve indicare in fattura la dicitura di esonero
SI CPA 4%: il contributo integrativo Cassa Forense si applica normalmente (volume d'affari IVA include anche le operazioni non soggette)
SI Spese Generali 15%: si calcolano sul compenso, come nel regime ordinario (art. 13 c. 10 L. 247/2012)
SI Marca da bollo €2: se la fattura supera €77,47 senza IVA si applica l'imposta di bollo virtuale (art. 13 Tariffa DPR 642/72)
Dicitura obbligatoria: «Operazione non soggetta a IVA ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 - Regime forfettario»
Art. 1 c. 67 L. 190/2014: «I ricavi e i compensi percepiti dai contribuenti che applicano il regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dal quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.» Consulta il testo su Normattiva
Attenzione al bollo riaddebitato
Secondo la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 428/2022, il bollo riaddebitato al cliente dall'avvocato forfettario è considerato ricavo che concorre alla determinazione del reddito imponibile e al rispetto del limite di 85.000 € per la permanenza nel regime. Su tale importo si applica il coefficiente di redditività del 78% (per gli avvocati) e la CPA del 4%. Conviene quindi valutare se non riaddebitare il bollo.
Come si Compila la Fattura Elettronica
Struttura XML 1.9.1, sezioni e campi obbligatori
La fattura elettronica è un documento in formato XML che rispetta uno schema definito dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti. Dal 15 maggio 2026 è obbligatorio il tracciato versione 1.9.1: il SDI scarta automaticamente le fatture predisposte con tracciato precedente.
Struttura del file XML
Il file XML è composto da un elemento radice FatturaElettronica che contiene:
FatturaElettronicaHeader: dati anagrafici e di trasmissione (DatiTrasmissione, CedentePrestatore, CessionarioCommittente)
FatturaElettronicaBody: dati economici (DatiGenerali, DatiBeniServizi, DatiCassaPrevidenziale, DatiRitenuta, DatiBollo, DatiPagamento)
Campi DatiTrasmissione
La sezione DatiTrasmissione contiene le informazioni necessarie al SDI per identificare mittente e destinatario:
| Campo XML | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| IdTrasmittente | Codice fiscale/P.IVA di chi trasmette (avvocato o intermediario) | IT12345678901 |
| ProgressivoInvio | Identificativo univoco del file trasmesso (max 5 caratteri) | 00001 |
| FormatoTrasmissione | FPR12 per fatture ordinarie | FPR12 |
| CodiceDestinatario | Codice SDI a 7 caratteri o 0000000/XXXXXXX | M5UXCR1 |
| PECDestinatario | Indirizzo PEC alternativo (se CodiceDestinatario = 0000000) | studio@pec.it |
Campi DatiBeniServizi (parcella)
La sezione DatiBeniServizi contiene le voci della parcella: descrizione della prestazione, quantità, prezzo unitario, aliquota IVA o codice natura. Per l'avvocato si inseriscono le seguenti voci come righe DettaglioLinee separate:
Riga 1: Compenso professionale (descrizione + importo + aliquota IVA 22% o natura N2.2)
Riga 2: Spese generali forfettarie 15% ex art. 13 c. 10 L. 247/2012 (stessa aliquota IVA)
Riga 3: Spese imponibili IVA (es. trasferte documentate, perizie - stessa aliquota IVA)
Riga 4: Anticipazioni ex art. 15 DPR 633/72 con codice natura N1 (contributo unificato, marche, diritti copia)
Campo DatiCassaPrevidenziale
Per l'avvocato il TipoCassa è TC02 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense), l'AlCassa è 4,00, e l'ImportoContributoCassa è il 4% sull'imponibile previdenziale (compenso + spese generali + spese imponibili). Il flag ContributoCassaInvariato indica se il contributo concorre all'imponibile IVA: per gli avvocati va sempre incluso, perché la CPA fa parte della base imponibile IVA.
Codici Tipo Documento (TD) per l'Avvocato
Tabella completa TD01-TD28 con uso pratico
Il campo TipoDocumento nel tracciato XML identifica la natura del documento trasmesso al SDI. Per l'avvocato, il codice più rilevante è TD01 — Fattura, oggi raccomandato per tutte le prestazioni professionali. Il codice TD06 — Parcella, storicamente utilizzato dai professionisti, è ancora ammesso ma di uso decrescente nella prassi (ai fini fiscali è equivalente).
| Codice | Descrizione | Uso per l'avvocato |
|---|---|---|
| TD01 | Fattura | Principale — fattura per prestazioni professionali (anche verso PA) |
| TD02 | Acconto/anticipo su fattura | Incasso di acconti, poi seguito da TD01 a saldo |
| TD03 | Acconto/anticipo su parcella | Acconti specifici per liberi professionisti |
| TD04 | Nota di credito | Storno totale o parziale di fattura precedente (art. 26 DPR 633/72) |
| TD05 | Nota di debito | Rettifica in aumento imponibile o IVA |
| TD06 | Parcella | Storicamente per parcella professionale; oggi TD01 è preferito |
| TD16 | Integrazione reverse charge interno | Autofattura per inversione contabile nazionale (raro) |
| TD17 | Autofattura acquisto servizi estero | Avvocato che riceve servizi da fornitore estero (es. consulenti UE) |
| TD18 | Autofattura acquisto beni intra-UE | Acquisti di beni da fornitori UE oltre soglia (raro) |
| TD19 | Autofattura ex art. 17 c. 2 | Acquisti da non residenti senza stabile organizzazione |
| TD20 | Autofattura art. 6 D.Lgs. 471/97 | Regolarizzazione fattura non ricevuta dal fornitore |
| TD24 | Fattura differita lett. a) | Per prestazioni documentate da atti riepilogativi (raro per avvocato) |
| TD28 | Acquisti da San Marino con IVA | Marginale per attività forense |
TD01 vs TD06
Entrambi i codici sono accettati dal Sistema di Interscambio per le prestazioni professionali dell'avvocato. Nella prassi contemporanea, TD01 è il codice raccomandato per uniformità con il resto del sistema, mentre TD06 mantiene una valenza più "storica" legata alla figura del libero professionista. Ai fini fiscali sono equivalenti; verifica le impostazioni del tuo gestionale.
Codici Natura IVA (N) per l'Avvocato
Quando applicare N1, N2.2, N6.9, N7
Il campo Natura identifica la motivazione per la quale non è stata applicata l'IVA nella fattura. Per l'avvocato i codici più rilevanti sono N1 (anticipazioni in nome e per conto del cliente), N2.2 (regime forfettario) e N6.9 (reverse charge per cliente UE B2B). L'errato utilizzo può comportare contestazioni e sanzioni ridotte al 5% dei corrispettivi non documentati (D.Lgs. 87/2024).
| Codice | Descrizione | Uso per l'avvocato |
|---|---|---|
| N1 | Escluse ex art. 15 DPR 633/72 Art. 15 c. 1 n. 3 DPR 633/72 | Anticipazioni in nome e per conto del cliente: contributo unificato, marche da bollo per CU, diritti di copia, spese di notifica |
| N2.1 | Non soggette ex artt. 7-7septies (territorialità) Artt. 7-7septies DPR 633/72 | Prestazioni a cliente extra-UE soggetto passivo (B2B) |
| N2.2 | Non soggette - altri casi Art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 | REGIME FORFETTARIO: codice da usare su tutte le fatture dell'avvocato forfettario |
| N3.1 | Non imponibili - esportazioni extra-UE Art. 8 c. 1 lett. a DPR 633/72 | Servizi resi fisicamente fuori dall'Italia in Paesi extra-UE |
| N3.5 | Non imponibili - lettere di intento Art. 8 c. 1 lett. c DPR 633/72 | Cliente esportatore abituale con dichiarazione di intento |
| N4 | Esenti ex art. 10 DPR 633/72 Art. 10 DPR 633/72 | Rarissimo per l'avvocato (semmai docenze di formazione) |
| N6.3 | Reverse charge - subappalto edile Art. 17 c. 6 lett. a DPR 633/72 | Consulenze legali a subappaltatori del settore edile |
| N6.7 | Reverse charge - prestazioni settore edile Art. 17 c. 6 DPR 633/72 | Servizi legali connessi a pulizia, demolizione, impianti edili |
| N6.9 | Altri casi di reverse charge Art. 7-ter DPR 633/72 | CLIENTE UE B2B: servizi a soggetto passivo IVA stabilito in altro Stato UE |
| N7 | IVA assolta in altro Stato UE (regime OSS) Direttiva 2017/2455/UE | Servizi B2C a consumatori UE oltre soglia €10.000/anno tramite regime OSS |
Il codice N1 per le anticipazioni
Le anticipazioni in nome e per conto del cliente — contributo unificato, marche da bollo per CU, diritti di copia, spese di notifica — sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/72. Per fruire dell'esclusione devono ricorrere tre condizioni cumulative:
Le spese devono essere anticipate IN NOME del cliente (ricevute intestate al cliente)
Le spese devono essere anticipate PER CONTO del cliente (collegate alla prestazione)
Le spese devono essere DOCUMENTATE con ricevute, fatture o quietanze
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1985/2025, ha chiarito che le spese di viaggio sostenute dall'avvocato per recarsi in sede giudiziaria, se non espressamente richieste dal cliente, NON sono anticipazioni ex art. 15 ma rientrano nelle spese generali del professionista, soggette quindi a IVA, CPA e ritenuta.
Codici Modalità Pagamento (MP)
MP05 bonifico, MP23 PagoPA, MP08 carta
Il campo ModalitaPagamento nel blocco DatiPagamento identifica la modalità con cui avviene il pagamento. Per l'avvocato i codici più frequenti sono MP05 — Bonifico (il più utilizzato per parcelle professionali), MP08 — Carta di pagamento e MP23 — PagoPA (obbligatorio per i pagamenti dalla Pubblica Amministrazione, gratuito patrocinio).
| Codice | Descrizione | Uso per l'avvocato |
|---|---|---|
| MP01 | Contanti | Operazioni di importo ridotto entro la soglia (€5.000 nel 2026) |
| MP02 | Assegno | Pagamento con assegno bancario o circolare (in disuso per importi alti) |
| MP05 | Bonifico | PIÙ FREQUENTE per parcelle professionali |
| MP08 | Carta di pagamento | Carta di credito, debito, prepagata, PostePay |
| MP09 | RID (Addebito diretto) | Pagamenti ricorrenti (consulenze continuative) |
| MP12 | RIBA | Ricevuta bancaria (per imprese) |
| MP19 | SEPA Direct Debit | Variante SEPA del RID |
| MP20 | SEPA Direct Debit CORE | SEPA per clienti retail |
| MP21 | SEPA Direct Debit B2B | SEPA tra imprese |
| MP23 | PagoPA | Pagamenti alla/dalla PA (gratuito patrocinio) |
Fatturazione alla Pubblica Amministrazione
Split payment ABOLITO dal 14/07/2018
Una delle novità più importanti per gli avvocati è la completa abolizione dello split payment per i compensi professionali assoggettati a ritenuta. La modifica è in vigore dal 14 luglio 2018: l'art. 12 del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) ha introdotto il comma 1-sexies all'art. 17-ter DPR 633/72.
Art. 17-ter, c. 1-sexies, DPR 633/72: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto.» Consulta il testo su Normattiva
Nel 2026 quindi l'avvocato che fattura a Ministeri (compreso il Ministero della Giustizia per il gratuito patrocinio), INPS, INAIL, Comuni, ASL, Università statali, società controllate dalla PA o quotate FTSE MIB applica IVA 22% ordinaria che incassa direttamente. Il meccanismo della scissione dei pagamenti NON si applica.
Compilazione della fattura PA
TipoDocumento: TD01 (Fattura)
CodiceDestinatario: codice IPA dell'ufficio specifico (reperibile su indicepa.gov.it)
TipoCassa: TC02 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense)
EsigibilitaIVA: 'I' (immediata) o 'D' (differita) — MAI 'S' (scissione dei pagamenti)
DatiRitenuta: TipoRitenuta RT02, aliquota 20% (PA è sostituto d'imposta)
ModalitaPagamento: MP05 (bonifico) o MP23 (PagoPA) secondo procedura dell'ente
Dicitura facoltativa ma raccomandata: «Operazione non soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter c. 1-sexies DPR 633/72»
Vantaggio operativo dell'abolizione split payment
Prima del 14/07/2018, l'avvocato che fatturava alla PA emetteva la fattura con IVA esposta ma non la incassava (la PA versava direttamente all'Erario). Oggi l'IVA viene incassata direttamente, migliorando il cash flow dello studio. La PA continua però ad applicare la ritenuta d'acconto del 20% (codice tributo F24 1040).
Fatturazione del Gratuito Patrocinio
DPR 115/2002 artt. 82-83, riduzione 50% solo nel penale
Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia). L'art. 82 disciplina la liquidazione del compenso, l'art. 83 il decreto di pagamento (titolo esecutivo) e l'art. 130 la riduzione del 50% prevista esclusivamente per il processo penale.
Art. 130 DPR 115/2002: «L'onorario e le spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono ridotti della metà.» Consulta il testo su Normattiva
La riduzione 50% si applica SOLO nel penale
Nel processo civile, amministrativo e tributario il compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio è liquidato integralmente secondo i parametri forensi del D.M. 147/2022, con la sola modulazione discrezionale del giudice tra minimi e massimi. La riduzione del 50% è norma speciale di stretta interpretazione (consolidata in giurisprudenza).
Procedura operativa di fatturazione
Decreto di liquidazione del giudice (art. 83 DPR 115/2002) — è titolo esecutivo contro l'erario
Il Ministero della Giustizia comunica l'avvio della procedura di pagamento (può richiedere mesi/anni)
L'avvocato emette fattura elettronica TD01 al momento dell'incasso (art. 6 c. 3 DPR 633/72)
IVA 22% (lo Stato non è esente), CPA 4%, spese generali 15% se liquidate
Ritenuta d'acconto 20% applicata dal Ministero (codice tributo F24 1040)
Il Ministero rilascia annualmente la Certificazione Unica (CU)
Possibile fattura anticipata alla data del decreto, ma anticipa l'esigibilità IVA prima dell'incasso (sconsigliato)
Interessi legali per ritardato pagamento
Sui pagamenti tardivi del Ministero maturano interessi legali ex art. 1284 c.c., generalmente decorrenti dalla messa in mora (diffida) o dalla scadenza del termine indicato nel decreto. Il tasso legale 2026 va verificato sul decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto di liquidazione è titolo esecutivo per iscrizione a ruolo contro l'erario (art. 83 c. 3).
Fatturazione a Cliente Estero
Reverse charge UE, OSS, codici N2.1 e N6.9
Per le prestazioni rese a clienti esteri si applicano regole specifiche di territorialità ex art. 7-ter DPR 633/72, secondo cui le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuate nello Stato del committente, non in quello del prestatore.
| Tipo Cliente | Trattamento IVA | Codice Natura | CodiceDestinatario |
|---|---|---|---|
| UE - soggetto IVA (B2B) | Non imponibile art. 7-ter (reverse charge cliente) | N6.9 | XXXXXXX |
| UE - consumatore (B2C) < 10.000€ | IVA italiana 22% | — | 0000000 |
| UE - consumatore (B2C) > 10.000€/anno | IVA paese cliente via regime OSS | N7 | 0000000 |
| Extra-UE - soggetto IVA (B2B) | Non imponibile art. 7-ter | N2.1 | XXXXXXX |
| Extra-UE - consumatore (B2C) | Operazione fuori campo IVA art. 7-ter | N2.1 | XXXXXXX |
Iscrizione al VIES
Per effettuare operazioni intracomunitarie B2B (verso clienti UE) l'avvocato deve essere iscritto al VIES (Sistema di scambio informazioni IVA). L'iscrizione si effettua presso l'Agenzia delle Entrate (modello AA7/12 o opzione in dichiarazione di inizio attività). Senza VIES l'avvocato è tenuto ad applicare IVA italiana anche verso clienti UE.
Pro-forma e Avviso di Parcella
Documento non fiscale, fatturazione all'incasso
La pro-forma (o "avviso di parcella", "nota informale", "progetto di parcella") è un documento non fiscale che riproduce il contenuto della futura fattura elettronica. Il suo uso è radicato nella prassi forense ed è coerente con l'art. 13 c. 2 L. 247/2012 che prevede la pattuizione scritta del compenso.
Art. 6 c. 3 DPR 633/72: «Per le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al quarto comma, il momento di effettuazione dell'operazione si verifica all'atto del pagamento del corrispettivo.» Consulta il testo su Normattiva
Caratteristiche della pro-forma
Non è fattura ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72
Non va trasmessa al Sistema di Interscambio
Non si registra nei registri IVA
Non genera obbligo IVA per l'avvocato né detrazione per il cliente
Non richiede marca da bollo (è un mero preventivo/avviso, non una ricevuta)
Può essere inviata via PEC o email ordinaria
Deve contenere la dicitura «Documento non valido ai fini fiscali»
Sequenza tipica
1. L'avvocato predispone la pro-forma con tutti i dati che andranno in fattura
2. La pro-forma viene inviata al cliente con indicazione «documento non valido ai fini fiscali»
3. Il cliente effettua il pagamento (bonifico, ecc.)
4. Entro 12 giorni dall'incasso (art. 21 c. 4 DPR 633/72) l'avvocato emette fattura elettronica TD01
5. La fattura definitiva contiene gli stessi dati della pro-forma + assolvimento bollo virtuale se dovuto
Nota di Credito Elettronica (TD04)
Termini ex art. 26 DPR 633/72
La nota di credito TD04 si emette per stornare totalmente o parzialmente una fattura precedente, in caso di errore di calcolo, sconto successivo, abbuono, restituzione o annullamento del contratto. È disciplinata dall'art. 26 DPR 633/72.
Termini per l'emissione
| Motivo della variazione | Termine emissione |
|---|---|
| Nullità, annullamento, revoca, risoluzione contratto | Senza limite di tempo |
| Errore di calcolo o di registrazione | Senza limite di tempo |
| Sconto o abbuono concordati tra le parti | Entro 1 anno dall'effettuazione dell'operazione |
| Procedure concorsuali infruttuose | Dopo accertamento giudiziale infruttuosità |
La nota di credito deve contenere il riferimento alla fattura originaria nel campo DatiFattureCollegate, indicando numero e data della fattura stornata. L'IVA viene recuperata, e la ritenuta d'acconto deve essere coordinata con quella applicata sulla fattura originaria.
Trasmissione tramite Sistema di Interscambio
Canali, codici destinatario, esiti SDI
Il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate tramite Sogei, è il nodo tecnologico attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche. La trasmissione può avvenire tramite portale Fatture e Corrispettivi dell'AdE, software dedicato dell'AdE, software di terze parti o canale PEC.
Codice destinatario
Il Codice Destinatario è una stringa alfanumerica a 7 caratteri che identifica il canale di ricezione del cliente nel SDI:
| Codice | Quando si usa |
|---|---|
| XXXXXXX (7 X) | Fatture verso clienti esteri (non transitano in SDI per recapito ma vengono comunque trasmesse) |
| 0000000 (7 zeri) | Privati cittadini senza partita IVA o clienti che non hanno comunicato codice SDI/PEC |
| 7 caratteri alfanumerici | Cliente che ha un canale telematico accreditato (gestionale o intermediario) |
| Codice IPA | Pubbliche Amministrazioni (reperibile su indicepa.gov.it) |
Esiti SDI
Dopo la trasmissione, il SDI invia all'avvocato uno dei seguenti esiti entro 5 giorni:
Ricevuta consegna (RC): la fattura è stata consegnata al destinatario
Mancata consegna (MC): il SDI ha tentato senza riuscirvi; il documento è disponibile nel cassetto fiscale del destinatario, che va informato manualmente
Scarto (NS): la fattura è stata rigettata per errori formali; va corretta e ri-emessa entro 5 giorni
Decorrenza termini (DT): per fatture verso PA, indica che la PA non ha gestito la fattura entro 15 giorni
Termini di emissione: 12 giorni
L'art. 21 c. 4 DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Per i professionisti l'effettuazione coincide con il pagamento (art. 6 c. 3 DPR 633/72), quindi i 12 giorni decorrono dall'incasso. La data del documento può essere quella dell'effettuazione o successiva, purché entro i 12 giorni.
Conservazione a Norma di Legge
10 anni, D.M. 17 giugno 2014, servizio gratuito AdE
Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità digitale per 10 anni (art. 2220 c.c. + art. 39 DPR 633/72), secondo le regole del D.M. 17 giugno 2014 e del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (regole tecniche). La conservazione deve garantire i requisiti di autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo.
Modalità di conservazione
Servizio gratuito Agenzia delle Entrate (portale Fatture e Corrispettivi) — conservazione per 15 anni, richiede adesione esplicita
Conservatore privato accreditato presso AgID — servizio a pagamento, conservazione 'sostitutiva' pienamente conforme
Conservazione in proprio (deprecata per i professionisti) — richiede protocollo informatico e firma digitale
Il processo di conservazione deve essere completato entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Risoluzione AdE 46/2017). La responsabilità ultima dell'adempimento resta sempre in capo all'avvocato, anche se utilizza il servizio gratuito dell'AdE.
Copia di cortesia in PDF
Il file XML è il documento giuridicamente rilevante; la copia cartacea o PDF ha solo valore di "copia di cortesia" informativa. L'avvocato non è obbligato a conservare il PDF, ma è buona prassi mantenerlo per facilità di consultazione dello studio.
Sanzioni per Omessa o Irregolare Fatturazione
Riforma D.Lgs. 87/2024 dal 1° settembre 2024
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario) ha riformato profondamente le sanzioni per le violazioni connesse alla fattura elettronica. Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
| Tipo violazione | Sanzione pre-riforma | Sanzione post-riforma (dal 1/9/2024) |
|---|---|---|
| Omessa/tardiva fatturazione che incide sull'IVA | 90% - 180% dell'imposta | 70% dell'imposta (min €300) |
| Errori formali che non incidono sull'IVA | varie | Sanzione fissa €250 - €2.000 |
| Operazioni esenti/non imponibili/reverse charge non documentate | 5% - 10% corrispettivi | 5% dei corrispettivi (min €300) |
| Omessa trasmissione dati fatture | fino al 200% imposta | €2 per fattura (max mensile) |
| Mancata conservazione | €1.000 - €8.000 | €1.000 - €8.000 (art. 9 D.Lgs. 471/97) |
Resta sempre applicabile il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) con riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo di regolarizzazione: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro 1 anno, 1/7 entro 2 anni, 1/6 dopo 2 anni, 1/5 dopo notifica accertamento. Si rinvia al nostro calcolatore ravvedimento operoso per il calcolo esatto.
Aggiornamenti Normativi 2025-2026
Tracciato 1.9.1, D.Lgs. 1/2024, D.Lgs. 13/2024
Tracciato XML versione 1.9.1 — obbligatorio dal 15/05/2026
Dal 15 maggio 2026 è obbligatorio l'utilizzo del tracciato XML versione 1.9.1 delle specifiche tecniche della fattura elettronica. Da quella data il Sistema di Interscambio scarta automaticamente le fatture predisposte con tracciato precedente. Tutti i gestionali di studio e i software di fatturazione devono essere aggiornati alla nuova versione.
D.Lgs. 1/2024 — Riforma adempimenti tributari
Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 consente, dal 2025, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 1° aprile dell'anno successivo. Questo incide sui termini di conservazione delle fatture, poiché il termine di 3 mesi per la conclusione del processo di conservazione decorre dal termine di presentazione della dichiarazione.
D.Lgs. 13/2024 — Accertamento e concordato
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 valorizza i dati delle fatture elettroniche ai fini dell'analisi del rischio e della predisposizione di proposte di concordato preventivo biennale. Per l'avvocato, ciò significa che la qualità e completezza dei dati XML (codici natura corretti, indicazione clienti, distinzione imponibile/non imponibile) diventa sempre più rilevante.
Cosa fare entro il 15 maggio 2026
Verifica con il fornitore del tuo gestionale che il software sia aggiornato al tracciato 1.9.1. I principali software (TeamSystem, Namirial, Aruba, FattureInCloud, Kleos) hanno già rilasciato le versioni compatibili. Se utilizzi il portale gratuito dell'AdE, l'aggiornamento è automatico.
Errori Comuni nella Fattura Elettronica dell'Avvocato
Pitfalls da evitare per non rischiare sanzioni
1. CPA esclusa dall'imponibile IVA
La CPA Cassa Forense rientra nella base imponibile IVA. Escluderla è un errore sostanziale che riduce indebitamente l'IVA dovuta. Calcolo corretto: imponibile IVA = compenso + spese generali + spese imponibili + CPA.
2. Anticipazioni art. 15 in imponibile IVA
Le anticipazioni in nome e per conto del cliente (contributo unificato, marche, diritti copia) NON entrano nell'imponibile IVA, CPA o ritenuta. Vanno indicate con codice natura N1 in una linea separata. Includerle è un errore frequente.
3. Spese generali 15% sull'importo sbagliato
Le spese generali si calcolano sul compenso netto, non sul totale fattura. Per €2.000 di compenso = €300 di spese generali (2.000 × 15%), non €342 (2.282 × 15%).
4. Dicitura forfettario mancante
Senza la dicitura «Operazione non soggetta a IVA ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 - Regime forfettario» e «Non soggetta a ritenuta d'acconto ex art. 1 c. 67 L. 190/2014», l'avvocato forfettario rischia che il cliente applichi indebitamente la ritenuta + sanzioni formali post-D.Lgs. 87/2024.
5. EsigibilitaIVA 'S' verso PA
Lo split payment è abolito per i professionisti dal 14/07/2018. Indicare EsigibilitaIVA = "S" (scissione dei pagamenti) verso PA è un errore: usare "I" (immediata) o "D" (differita).
6. Bollo riaddebitato non considerato compenso (forfettario)
Per l'avvocato in regime forfettario, il bollo €2 riaddebitato al cliente è ricavo che concorre al limite di €85.000 (Risposta AdE 428/2022). Spesso erroneamente trattato come partita di giro.
7. Codice IPA errato per PA
Ogni ufficio giudiziario (Tribunale di Milano, Corte d'Appello di Roma, ecc.) ha il proprio codice IPA univoco. Non esiste un codice unico per il Ministero della Giustizia. Verificare sempre su indicepa.gov.it.
8. Mancato aggiornamento tracciato 1.9.1
Dal 15 maggio 2026 il SDI scarta automaticamente fatture con tracciato precedente. Verificare l'aggiornamento del gestionale entro tale data per evitare blocco operativo dello studio.
Domande Frequenti (FAQ)
Risposte alle domande più comuni con fonti istituzionali
23 domande totali su 23
Fonti e Riferimenti Istituzionali
Norme, prassi e portali consultati
Questa pagina è basata su fonti istituzionali italiane verificate. Per consultazioni dirette:
- •Normattiva: testi normativi consolidati in vigore — normattiva.it
- •Agenzia delle Entrate — Portale Fatturazione Elettronica: specifiche tecniche, FAQ, guide ufficiali — agenziaentrate.gov.it
- •Cassa Forense: Regolamento Unico Previdenza Forense, vademecum fiscalità — cassaforense.it
- •Consiglio Nazionale Forense: utilità per la professione, FAQ fatturazione elettronica — consiglionazionaleforense.it
- •IndicePA: catalogo dei codici IPA per la fatturazione elettronica verso PA — indicepa.gov.it
- •Gazzetta Ufficiale: testi originali di leggi e decreti — gazzettaufficiale.it
- •Ministero della Giustizia: gratuito patrocinio, procedure di liquidazione — giustizia.it
Normativa di Riferimento
Leggi, decreti e provvedimenti applicabili
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