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Calcolo Risarcimento INAIL
Calcolatore online del risarcimento INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale: indennizzo in capitale (6-15%), rendita vitalizia (16-100%), tabella danno biologico, quote integrative familiari art. 77 T.U., danno differenziale. Aggiornato a DM 85/2025 (+0,8%) e Circ. INAIL 45/2025.
T.U. 1124/1965 — D.Lgs. 38/2000 — DM 12/07/2000 — DM 45/2019 — DM 85/2025
Calcolatore Risarcimento INAIL 2026
Stima indicativa. Solo l'INAIL è titolata a fornire calcoli ufficiali. La pagina applica le tabelle DM 12/07/2000 (uomini/donne per eventi 2014-2018), il DM 45/2019 unisex (+40% medio per eventi dal 1/1/2019) e la rivalutazione +0,8% del DM 85/2025.
<6% franchigia, 6-15% capitale, ≥16% rendita vitalizia
Le 3 soglie di invalidità INAIL
Franchigia, capitale, rendita: come l'INAIL stratifica l'indennizzo per gravità della menomazione
Il sistema indennitario INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale si fonda su tre soglie di invalidità permanente, introdotte dall’art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha integrato il sistema originario del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico INAIL). La tripartizione si applica agli eventi verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000 che ha approvato le tre tabelle fondamentali (menomazioni, indennizzo, coefficienti).
Art. 13, c. 2 D.Lgs. 38/2000: «Le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica tabella delle menomazioni […]. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita.» Consulta il testo su Normattiva
| Soglia invalidità | Tipo prestazione | Modalità erogazione | Tassazione IRPEF |
|---|---|---|---|
| 1% - 5% | Nessun indennizzo (franchigia) | — | — |
| 6% - 15% | Indennizzo in capitale | Una tantum esente | Esente |
| 16% - 100% | Rendita vitalizia | Mensile (12 mensilità/anno) | Esente |
Ratio della tripartizione
La franchigia 1-5% riflette una scelta di sostenibilità del sistema: i danni lievi non entrano nella copertura sociale (resta salva l’azione civile contro il datore ex art. 2087 c.c.). La soglia di 16 punti per la rendita è il punto in cui il legislatore presume che la menomazione incida significativamente sulla capacità di guadagno, giustificando la struttura bifasica della rendita (quota biologica + quota patrimoniale).
Inabilità temporanea: 60% e 75% della retribuzione
Indennità giornaliera durante il periodo di guarigione (art. 68 T.U. 1124/1965)
Durante il periodo in cui il lavoratore è completamente impossibilitato a svolgere l’attività lavorativa per infortunio o malattia professionale, l’INAIL eroga l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, disciplinata dall’ art. 68 del D.P.R. 1124/1965.
Art. 68 D.P.R. 1124/1965: «L’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea assoluta è corrisposta nella misura del 60 per cento della retribuzione giornaliera, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio, fino al novantesimo giorno, e nella misura del 75 per cento per il periodo successivo.» Consulta il testo su Normattiva
| Periodo | Percentuale retribuzione | A carico di |
|---|---|---|
| Giorni 1-3 (carenza) | 100% (contrattuale) | Datore di lavoro |
| Giorni 4-90 | 60% | INAIL |
| Dal 91° giorno alla guarigione | 75% | INAIL |
La retribuzione media giornaliera si calcola dividendo la retribuzione complessiva percepita nei 15 giorni precedenti l’evento (compresi festivi) per 15. Sono inclusi elementi continuativi e non continuativi e le mensilità aggiuntive riproporzionate. L’indennità è soggetta a IRPEF (reddito sostitutivo della retribuzione), con ritenute operate direttamente dall’INAIL.
Esempio pratico
Retribuzione media giornaliera € 100, infortunio 120 giorni: giorni 1-3 (carenza) a carico datore; giorni 4-90 (87 giorni) = 87 × € 60 = € 5.220 INAIL; giorni 91-120 (30 giorni) = 30 × € 75 = € 2.250 INAIL. Totale INAIL lordo: € 7.470 (soggetto IRPEF).
Indennizzo in capitale: invalidità dal 6% al 15%
Una tantum esente IRPEF basata su grado di menomazione ed età
Per menomazioni permanenti comprese tra il 6% e il 15%, l’INAIL eroga un indennizzo in capitale una tantum, calcolato in funzione del grado di menomazione e dell’età dell’assicurato. L’età di riferimento è quella alla data di guarigione clinica (cessazione dell’inabilità temporanea assoluta); per le malattie professionali senza temporanea, l’età alla data della denuncia INAIL.
Novità DM 45/2019: tabella unisex +40%
Dal 1° gennaio 2019 (eventi e malattie professionali denunciate dopo tale data), si applica la nuova tabella unisex DM 45/2019, che ha eliminato la differenziazione per sesso e ha incrementato gli importi di circa il +40% rispetto alle tabelle precedenti (comprensive degli aumenti +8,68% del 2009 e +7,57% del 2014). Per gli eventi antecedenti restano applicabili le tabelle DM 12/07/2000 differenziate per genere.
Tabella indennizzo in capitale — Uomini (eventi 2014-2018)
Estratto. Fonte: DM 12/07/2000 allegato 5 + rivalutazione DM 27/03/2009 (+8,68%) + rivalutazione DM 14/02/2014 (+7,57%).
| Grado % | ≤20 anni | 26-30 anni | 36-40 anni | 46-50 anni | 56-60 anni | 66+ anni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | € 5.796 | € 5.217 | € 4.637 | € 4.057 | € 3.478 | € 2.898 |
| 7 | € 7.185 | € 6.466 | € 5.748 | € 5.029 | € 4.311 | € 3.592 |
| 8 | € 8.694 | € 7.825 | € 6.955 | € 6.086 | € 5.217 | € 4.347 |
| 9 | € 10.325 | € 9.292 | € 8.260 | € 7.227 | € 6.195 | € 5.162 |
| 10 | € 12.075 | € 10.868 | € 9.660 | € 8.453 | € 7.245 | € 6.038 |
| 11 | € 14.611 | € 13.150 | € 11.689 | € 10.228 | € 8.767 | € 7.306 |
| 12 | € 17.389 | € 15.650 | € 13.911 | € 12.172 | € 10.433 | € 8.694 |
| 13 | € 20.408 | € 18.367 | € 16.326 | € 14.285 | € 12.245 | € 10.204 |
| 14 | € 23.668 | € 21.301 | € 18.934 | € 16.568 | € 14.201 | € 11.834 |
| 15 | € 27.170 | € 24.453 | € 21.736 | € 19.019 | € 16.302 | € 13.585 |
Per donne (eventi 2014-2018) gli importi sono leggermente più alti (es. grado 15% ≤20 anni: € 28.528 vs € 27.170 uomini), in considerazione della maggiore aspettativa di vita. Per eventi post 1/1/2019 si applica la tabella unisex con importi mediamente +40% rispetto a quelli mostrati. Per il 2025 si aggiunge la rivalutazione +0,8% del DM 85/2025.
Indennizzo in rendita: invalidità dal 16% al 100%
Rendita vitalizia mensile esente IRPEF: quota biologica + quota patrimoniale
Per menomazioni di grado pari o superiore al 16%, l’INAIL eroga una rendita vitalizia mensile esente da IRPEF, strutturata in due quote distinte ma erogate in un unico rateo:
Quota per danno biologico: areddituale, dipende solo dal grado di menomazione (tabella DM 12/07/2000 allegato 5)
Quota per danno patrimoniale: calcolata su retribuzione annua × grado × coefficiente A/B/C/D (allegato 6)
La quota biologica è uguale per tutti i lavoratori a parità di grado (16-100%), indipendentemente da età, sesso e retribuzione. La quota patrimoniale tiene conto delle conseguenze della menomazione sulla capacità di produrre reddito, e si applica con la formula:
La retribuzione è quella effettiva dell’anno precedente l’evento, ma deve rispettare i limiti minimo e massimo fissati annualmente dalla Circ. INAIL. Per il 2025 (Circ. INAIL n. 37 del 20 giugno 2025), nel settore industria:
| Voce | Importo 2025 |
|---|---|
| Retribuzione media giornaliera | 97,27 € |
| Retribuzione annua MINIMA | 20.426,70 € |
| Retribuzione annua MASSIMA | 37.935,30 € |
| Coefficiente rivalutazione rendite 2025 | × 1,0084 |
Tabella rendita annua (quota biologica) — gradi selezionati
Fonte: DM 12/07/2000 + DM 2009 (+8,68%) + DM 2014 (+7,57%) + DM 85/2025 (+0,8%).
| Grado | Rendita annua 2014 | Rendita annua 2025 (× 1,008) |
|---|---|---|
| 16% | € 1.207,55 | € 1.217,21 |
| 20% | € 1.690,57 | € 1.704,09 |
| 25% | € 2.294,34 | € 2.312,69 |
| 30% | € 2.958,50 | € 2.982,17 |
| 40% | € 4.830,20 | € 4.868,84 |
| 50% | € 7.245,30 | € 7.303,26 |
| 60% | € 9.660,39 | € 9.737,67 |
| 70% | € 11.773,61 | € 11.867,80 |
| 80% | € 13.584,93 | € 13.693,61 |
| 90% | € 15.396,25 | € 15.519,42 |
| 100% | € 17.207,58 | € 17.345,24 |
Esempio: rendita per 20% con retribuzione € 30.000
Quota biologica annua (20%, rivalutata 2025): € 1.704,09. Quota patrimoniale: € 30.000 × 0,20 × 0,4 (coeff. A) = € 2.400/anno. Totale annuo: € 4.104,09 → mensile € 342,01 esente IRPEF. Con coniuge + 1 figlio minore (2 familiari): + 10% sulla quota patrimoniale = +€ 240/anno → € 362,01/mese.
Tabella dei coefficienti A/B/C/D (DM 12/07/2000)
Indicatore della riduzione della capacità lavorativa specifica per fascia di gravità
La tabella dei coefficienti (allegato 6 del DM 12/07/2000) distingue quattro gradi di gravità della menomazione, associando a ciascuno un coefficiente moltiplicativo della retribuzione per il calcolo della quota patrimoniale della rendita.
| Fascia menomazione | Grado | Coefficiente | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 16% - 20% | A | 0,4 | Menomazione non grave: non pregiudica l'attività svolta né quelle della categoria |
| 21% - 25% | A | 0,5 | Menomazione non grave (limite superiore) |
| 26% - 35% | B | 0,6 | Menomazione grave: pregiudica l'attività svolta, consente attività della categoria |
| 36% - 50% | B | 0,7 | Menomazione grave (limite superiore) |
| 51% - 70% | C | 0,8 | Menomazione molto grave: consente solo attività diverse dalla categoria |
| 71% - 85% | C | 0,9 | Menomazione molto grave (limite superiore) |
| 86% - 100% | D | 1 | Menomazione impeditiva: impedisce qualunque attività lavorativa |
Coefficiente di fascia superiore
Il medico legale, in casi particolari (specializzazione professionale non più esercitabile, impossibilità di riconversione, condizioni del mercato del lavoro), può proporre un coefficiente al limite superiore della fascia (es. 0,5 anziché 0,4 per un 20%). Non è invece possibile applicare un coefficiente di una fascia diversa da quella corrispondente al grado oggettivamente accertato.
Quote integrative per familiari (art. 77 T.U.)
+5% sulla quota patrimoniale per ciascun familiare avente diritto
L’art. 77 del T.U. 1124/1965 prevede un’integrazione del 5% (un ventesimo) della sola quota patrimoniale della rendita per ciascun familiare a carico. Non si applica alla quota biologica.
Art. 77 T.U. 1124/1965: «Se l’infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 85, la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio […]. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.» Consulta il testo su Normattiva
Familiari aventi diritto
Coniuge o unito civilmente (anche se sposato dopo l'infortunio)
Figli minorenni (sotto i 18 anni)
Figli fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico
Figli fino a 26 anni se studenti universitari, a carico
Figli inabili al lavoro, senza limiti di età, finché permane l'inabilità
Solo sulla quota patrimoniale
Le quote integrative si applicano esclusivamente alla quota patrimoniale della rendita, non a quella biologica (Circ. INAIL n. 57/2000). Ciò riflette la natura economica della quota patrimoniale, legata al sostegno del nucleo familiare. Le quote cessano al venir meno del requisito (compimento maggiore età, cessazione studi, perdita inabilità).
Tabella delle menomazioni INAIL (DM 12/07/2000)
~400 voci con percentuali di danno biologico per organo o apparato
La Tabella delle Menomazioni (allegato 4 del DM 12/07/2000) è lo strumento di valutazione medico-legale del danno biologico ai fini assicurativi. Contiene circa 400 voci e attribuisce a ciascuna menomazione una percentuale dal 1% al 100%, considerando sia gli aspetti anatomo-funzionali sia quelli dinamico-relazionali. Comprende menomazioni fisiche (amputazioni, fratture, danni uditivi/visivi, neurologici) e psichiche (disturbi correlati a patologie professionali da organizzazione del lavoro, aggiornate dal DM 10 giugno 2014).
Esempi indicativi dalla tabella
| Categoria | Menomazione | Percentuale |
|---|---|---|
| Arti superiori | Perdita anatomica o funzionale di una mano | 60% - 70% |
| Arti superiori | Sindrome del tunnel carpale (cod. 163) | fino a 7% |
| Arti superiori | Esiti di frattura del polso con limitazione funzionale | 5% - 12% |
| Arti inferiori | Protesi d'anca con buona funzionalità | 33% - 34% |
| Arti inferiori | Esiti di frattura tibiale con limitazione | 8% - 15% |
| Colonna vertebrale | Frattura corpo di una vertebra con deformazione | fino a 6% |
| Colonna vertebrale | Ernia discale lombare con deficit neurologici | fino a 12% |
| Apparato uditivo | Sordità completa bilaterale | 60% |
| Apparato uditivo | Sordità monolaterale completa | 15% |
| Apparato uditivo | Ipoacusia bilaterale grave (da rumore) | fino a 50% |
| Apparato visivo | Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% |
| Apparato visivo | Cecità bilaterale (perdita totale visus) | 85% - 100% |
| Apparato respiratorio | Mesotelioma pleurico (asbesto-correlato) | 60% - 100% |
| Apparato cardio-circolatorio | Ipertensione con ipertrofia ventricolare grave | fino a 50% |
| Sistema nervoso | Esiti di trauma cranico con disturbi cognitivi medi | 20% - 40% |
| Apparato dentario | Perdita di più elementi dentari (oltre 6) | 5% - 12% |
| Cute | Esiti cicatriziali deturpanti viso | 10% - 25% |
Tabella completa consultabile sul portale INAIL e nel testo originario del DM 12 luglio 2000 (allegato 4, pubblicato in Suppl. ord. n. 119 alla G.U. n. 172 del 25 luglio 2000).
Quanti soldi sono N punti di invalidità INAIL?
Riferimenti rapidi per le percentuali più cercate (importi indicativi)
Una delle domande più frequenti riguarda il valore economico dei punti di invalidità. Riportiamo qui i riferimenti per le percentuali più cercate, ricordando che il valore esatto dipende da età, sesso, anno dell’evento e tipo di prestazione (capitale o rendita). Per un calcolo personalizzato usa il calcolatore sopra.
| Punti | Tipo | Importo esempio | Note |
|---|---|---|---|
| 5% | Franchigia | — | Nessun indennizzo (franchigia art. 13 D.Lgs. 38/2000) |
| 6% | Capitale | € 4636,98 | Uomo 36-40 anni, evento 2014-2018. Per eventi post 2019: + ~40% (€ 6.500 ca.) |
| 7% | Capitale | € 5747,96 | Uomo 36-40 anni, evento 2014-2018. Per eventi post 2019: + ~40% |
| 10% | Capitale | € 9660,36 | Uomo 36-40 anni, evento 2014-2018. Valore medio 2025 unisex: ~€ 8.967 |
| 11% | Capitale | € 11.689,13 | Uomo 36-40 anni, evento 2014-2018. Per eventi post 2019: + ~40% |
| 12% | Capitale | € 13.911,01 | Uomo 36-40 anni, evento 2014-2018 |
| 15% | Capitale | € 21.735,88 | Massimo indennizzo in capitale (soglia 15%). Oltre, si passa alla rendita. |
| 16% | Rendita | € 1217,21/anno (quota biologica) | Quota biologica annua. Aggiungere quota patrimoniale = retribuzione × 0,16 × 0,4 (coeff. A) |
| 18% | Rendita | € 1461,69/anno (quota biologica) | Quota biologica annua. Coefficiente A = 0,4 |
| 20% | Rendita | € 1704,09/anno (quota biologica) | Quota biologica annua. Coefficiente A = 0,4. Es. retrib. €30k: quota patr. €2.400/anno |
| 25% | Rendita | € 2312,69/anno (quota biologica) | Quota biologica annua. Coefficiente A = 0,5 (limite superiore fascia A) |
Per i gradi 16-25% (fascia A coefficiente 0,4-0,5), la quota patrimoniale è relativamente bassa (fino al 10-12% della retribuzione). Per i gradi 86-100% (fascia D coefficiente 1,0), la quota patrimoniale copre l’intera retribuzione ed è frequente l’APC (€ 672,72/mese).
Rivalutazione INAIL 2026 e doppio binario
Aumento +0,8% del DM 85/2025 sul danno biologico, coefficiente 1,0084 sul patrimoniale
Il sistema di rivalutazione INAIL si articola su un doppio binario: il danno patrimoniale è rivalutato annualmente (art. 11 D.Lgs. 38/2000) sulla base dell’indice ISTAT FOI; il danno biologico è rivalutato in modo automatico dal 2016 (Legge di Stabilità 2016, art. 1 c. 303 L. 208/2015), con decreti ministeriali emanati ogni anno con decorrenza 1° luglio.
DM 20 giugno 2025, n. 85: +0,8% danno biologico
Il D.M. 20 giugno 2025, n. 85 ha disposto, con decorrenza 1° luglio 2025, una rivalutazione del +0,8% degli indennizzi del danno biologico (capitale e quota biologica della rendita), basata sulla variazione media annua dell’indice ISTAT FOI 2023-2024. La Circ. INAIL n. 45 del 1° agosto 2025 ha dato attuazione, con corresponsione degli arretrati nel rateo di novembre 2025. La rivalutazione resta in vigore anche per il 2026 fino a nuovo decreto.
Storia delle rivalutazioni del danno biologico
| Anno | Provvedimento | Aumento |
|---|---|---|
| 2009 | DM 27 marzo 2009 | +8,68% |
| 2014 | DM 14 febbraio 2014 | +7,57% (cumulativo) |
| 2019 | DM 23 aprile 2019, n. 45 | +40% medio (nuova tabella unisex) |
| 2023 | DM 2 agosto 2023, n. 105 | +8,1% |
| 2024 | DM 16 luglio 2024, n. 119 | +5,4% |
| 2025 | DM 20 giugno 2025, n. 85 | +0,8% (vigente anche 2026) |
Prestazioni accessorie 2025-2026
APC, assegno funerario, rendita ai superstiti, assegno di incollocabilità
Oltre alla rendita per inabilità permanente, l’INAIL eroga numerose prestazioni accessorie, aggiornate annualmente dalla Circolare INAIL di rivalutazione (n. 37/2025 per gli importi 2025).
| Prestazione | Importo 2025 | Periodicità | Fonte |
|---|---|---|---|
| Assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC) | 672,72 € | mensile | Circ. INAIL 37/2025 |
| Assegno funerario | 12.342,84 € | una tantum | Circ. INAIL 37/2025 |
| Prestazione una tantum infortuni domestici (6-15%) | 395,00 € | una tantum | Circ. INAIL 37/2025 |
| Assegno di incollocabilità (dal 1/7/2025) | 308,23 € | mensile | Circ. INAIL 37/2025 |
Assegni continuativi mensili 2025 (settore industria)
| Fascia invalidità | Importo mensile |
|---|---|
| 50% - 59% | 377,46 € |
| 60% - 79% | 529,59 € |
| 80% - 89% | 983,27 € |
| 90% - 100% | 1514,87 € |
| 100% + APC | 2188,44 € |
Novità 2026: assegno di incollocabilità fino a 67 anni
La Circ. INAIL n. 55 dell’11 dicembre 2025 ha esteso, dal 1° gennaio 2026, l’età massima per l’assegno di incollocabilità da 65 a 67 anni, in coerenza con l’adeguamento dell’età pensionabile.
Rendita ai superstiti (% retribuzione annua del lavoratore deceduto)
| Beneficiario | Percentuale |
|---|---|
| Coniuge o unito civilmente | 50% |
| Ciascun figlio | 20% |
| Figlio orfano di entrambi i genitori o inabile | Fino a 40% |
| Genitori (in mancanza di coniuge/figli) a carico | 20% |
| Fratelli/sorelle a carico (in mancanza di altri) | 20% |
La somma delle quote non può superare il 100% della retribuzione; oltre tale tetto, le quote sono ridotte proporzionalmente. Le rendite ai superstiti sono esenti IRPEF.
Danno differenziale: INAIL vs risarcimento civilistico
L'eccedenza rispetto all'indennizzo INAIL nei casi di responsabilità datoriale
Il danno differenziale è la parte di danno civilisticamente risarcibile che eccede l’indennizzo INAIL. Disciplinato dall’ art. 10 commi 6-7 del DPR 1124/1965, spetta al lavoratore quando l’infortunio è dovuto a responsabilità del datore di lavoro (es. violazione art. 2087 c.c.) o di terzi.
Art. 10 c. 7 T.U. 1124/1965: «Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato […]. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti.» Consulta il testo su Normattiva
Metodo delle poste omogenee (Cass. SU 12567/2018)
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 12566 e 12567/2018), ribadite dalla recente Cass. 30293/2023, hanno chiarito che dal risarcimento civilistico si sottrae solo la quota INAIL corrispondente alla stessa voce di danno:
Dal danno biologico civilistico → si sottrae la quota biologica INAIL (capitale o rendita)
Dal danno patrimoniale civilistico → si sottrae la quota patrimoniale della rendita
Il danno morale resta integralmente al lavoratore (mai indennizzato INAIL)
Il danno biologico temporaneo resta integralmente al lavoratore (mai indennizzato INAIL)
Esempio numerico
Lavoratore con menomazione 40%, danno non patrimoniale civilistico (Tabelle Milano 2024): € 200.000. INAIL: quota biologica annua € 6.000, quota patrimoniale € 4.000, percepita da 5 anni. Coefficiente capitalizzazione = 10 (Circ. INAIL 46/2025). Quota biologica scomputabile = (5 × 6.000) + (6.000 × 10) = € 90.000. Danno differenziale = € 200.000 − € 90.000 = € 110.000, richiedibile in sede civile (oltre al danno morale).
Casi particolari: autonomi, mesotelioma, COVID, in itinere, domestici
Lavoratori autonomi
Per artigiani titolari, soci, coadiuvanti familiari, l’indennità temporanea è commisurata alla retribuzione giornaliera minima convenzionale (per il 2025 nel settore agricoltura: € 50,99/giorno per subordinati, minimale industria € 57,32/giorno per autonomi agricoli). Le percentuali sono le stesse (60% / 75%).
Mesotelioma e patologie asbesto-correlate
Per il mesotelioma pleurico, peritoneale, pericardico o della tunica vaginale del testicolo, le menomazioni sono valutate in percentuali elevate (60-100%), con diritto alla rendita e, frequentemente, all’APC. Si applica inoltre il Fondo Vittime Amianto, con una prestazione aggiuntiva pari al 15% (innalzata al 17% dal 2023) della rendita INAIL. Per i casi di mesotelioma per esposizione familiare o ambientale non professionale, prestazione una tantum elevata a € 15.000 dal 2023.
Tunnel carpale e patologie da movimenti ripetitivi
La sindrome del tunnel carpale (cod. 163 tabella menomazioni) è valutata fino a 7 punti percentuali, variabile in base alla bilateralità. Rientra nella fascia 6-15%, quindi dà diritto all’indennizzo in capitale. Per il riconoscimento come malattia professionale serve la prova dell’esposizione a movimenti ripetitivi.
COVID-19 come infortunio sul lavoro
L’art. 42 c. 2 D.L. 18/2020 ha equiparato il contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro all’infortunio sul lavoro. L’INAIL eroga le prestazioni ordinarie e la copertura si estende anche ai periodi di isolamento fiduciario e quarantena (Circ. INAIL 13/2020).
Infortunio in itinere
L’art. 12 D.Lgs. 38/2000 definisce l’infortunio in itinere: tragitto casa-lavoro, eventualmente con uso del mezzo proprio se necessitato (mancanza/inadeguatezza del trasporto pubblico). Interruzioni e deviazioni brevi e occasionali (es. accompagnamento figli a scuola) sono tollerate.
Infortuni domestici (Legge 493/1999)
L’assicurazione obbligatoria INAIL per chi svolge attività di lavoro domestico in via esclusiva (18-67 anni) prevede: rendita per inabilità permanente ≥33% (calcolata sul minimale industria € 20.426,70); una tantum di € 395 per inabilità 6-15% (importo 2025).
Procedura: denuncia, riconoscimento, revisione
Denuncia dell’infortunio
Lavoratore: comunicazione immediata al datore di lavoro dell'evento (con consegna del certificato medico)
Datore di lavoro: invio telematico denuncia/comunicazione di infortunio (DCI) all'INAIL entro 2 giorni dal certificato medico (5 giorni se infortunio comporta assenza >3 giorni)
Medico: trasmissione telematica del certificato medico INAIL entro 24 ore dalla visita
Riconoscimento e liquidazione
L’INAIL accerta la natura professionale dell’evento, la sussistenza dell’inabilità temporanea o permanente, l’eventuale grado di menomazione. La rendita decorre dal giorno successivo alla cessazione dell’inabilità temporanea (guarigione clinica). I tempi medi di liquidazione variano da 30 a 90 giorni.
Revisione e aggravamento
La rendita INAIL è soggetta a revisione entro 10 anni dall’infortunio e 15 anni per le malattie professionali, dopodiché diventa definitiva. La revisione può essere richiesta su istanza dell’assicurato (aggravamento) o d’ufficio. Per l’indennizzo in capitale, l’aggravamento può essere richiesto una sola volta.
Ricorsi e tutela
Avverso i provvedimenti INAIL è ammesso ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INAIL entro 60 giorni dalla notifica. Successivamente, ricorso al giudice del lavoro (Sez. Lavoro Tribunale territorialmente competente). Termine di prescrizione per l’azione: 3 anni dalla manifestazione della menomazione per le rendite, 10 anni per i ratei.
Tassazione delle prestazioni INAIL
La disciplina fiscale delle prestazioni INAIL distingue nettamente:
| Prestazione | Tassazione IRPEF | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Indennità temporanea assoluta | SOGGETTA (reddito sostitutivo) | Disciplina ordinaria |
| Indennizzo in capitale 6-15% | ESENTE | Art. 6 DPR 601/1973 |
| Rendita per inabilità permanente | ESENTE | Art. 6 DPR 601/1973 |
| Rendita ai superstiti | ESENTE | Art. 6 DPR 601/1973 |
| APC, assegno funerario, incollocabilità | ESENTE | Art. 6 DPR 601/1973 |
| Quote integrative familiari | ESENTE | Art. 6 DPR 601/1973 |
L’esenzione IRPEF è confermata dall’art. 6 D.P.R. 601/1973 e dalla costante interpretazione dell’Agenzia delle Entrate. L’indennità temporanea è invece soggetta a ritenuta IRPEF operata direttamente dall’INAIL.
Fonti e Riferimenti
Trasparenza sulle fonti istituzionali utilizzate per questa pagina
Fonti istituzionali
Normattiva.it — testi consolidati T.U. 1124/1965, D.Lgs. 38/2000, DPR 601/1973, L. 493/1999
INAIL.it — sezione 'Prestazioni economiche', circolari operative, allegati tecnici
Ministero del Lavoro — DM 12/07/2000, DM 45/2019, DM 85/2025, DM rivalutazione annuale
Gazzetta Ufficiale — pubblicazione decreti e relative tabelle (Suppl. ord. n. 119, G.U. n. 172 del 25/07/2000 per DM 12/07/2000)
Fonti specialistiche
Consulenti del Lavoro — guida rivalutazione 2025 indennizzi danno biologico
FiscoEtasse — tabella comparativa 2024-2025 (rivalutazione +0,8% DM 85/2025)
Patronato Acli e INCA CGIL — guide divulgative su quote integrative, rendita, APC
Olympus.uniurb.it — repository normativa Università di Urbino (DM 12/07/2000)
Tribunale di Milano — Tabelle 2024 per liquidazione danno non patrimoniale (per danno differenziale)
Giurisprudenza chiave
Cass. Sez. Un. n. 12566 e 12567 del 22 maggio 2018 — principio delle poste omogenee per danno differenziale
Cass. Sez. Lav. n. 30293 del 31 ottobre 2023 — scorporo della quota biologica dalla rendita per liquidazione civilistica
Cass. Sez. Lav. n. 27444 del 14 ottobre 2025 — malattie tabellate, presunzione di nesso causale
Domande Frequenti (FAQ)
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