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Termini Processuali: Guida ai Tempi del Processo
Cosa sono i termini processuali, come si calcolano, quando si applica la sospensione feriale e cosa è cambiato con la riforma Cartabia. Guida con calcolatori gratuiti aggiornata al 2026.
Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2026 · Redazione AvvocatoTools
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Calcolo Termini Impugnazione
Calcola i termini di impugnazione: appello (30 gg), cassazione (60 gg), revocazione e opposizione di terzo. Civile, amministrativo e tributario con sospensione feriale.
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Calcola i termini processuali civili: a giorni, a mesi, termini liberi, calcolo a ritroso. Sospensione feriale, Riforma Cartabia e tabella completa dei termini.
Vai al calcolatoreI termini processuali: cosa sono e come funzionano in sintesi
I termini processuali sono gli intervalli di tempo entro i quali (o dopo i quali) una parte, il giudice o un ausiliario devono compiere un determinato atto del processo. La loro disciplina generale è contenuta nell'art. 152 c.p.c., che distingue i termini fissati dalla legge — termini legali — da quelli fissati dal giudice — termini giudiziari — con il principio che i termini legali sono ordinatori salvo diversa previsione espressa. Il computo è regolato dall'art. 155 c.p.c.: non si calcola il giorno iniziale (dies a quo non computatur), mentre si computa il giorno finale; se il termine scade di sabato, domenica o in un giorno festivo, viene prorogato al primo giorno feriale successivo.
Ogni giurisdizione ha regole specifiche: il processo civile segue il codice di procedura civile, il processo penale gli artt. 172-176 c.p.p., quello amministrativo il D.Lgs. 104/2010 e quello tributario il D.Lgs. 546/1992. Le tipologie principali sono i termini a giorni, a mesi, liberi (che escludono sia il giorno iniziale sia quello finale) e a ritroso (calcolati all'indietro rispetto a una data fissata). Per applicare correttamente le regole di computo al tuo caso concreto — udienza, atto difensivo, notifica — utilizza il nostro calcolatore dei termini processuali.
Termini ordinatori e perentori: come distinguerli
La distinzione tra termini ordinatori e termini perentori è uno dei concetti più delicati della procedura civile. I termini perentori (art. 152, co. 2, c.p.c.) sono improrogabili: la loro scadenza comporta la decadenza dal compimento dell'atto, con la preclusione definitiva della facoltà difensiva. Tipicamente sono perentori i termini per impugnare (appello, ricorso per cassazione), per costituirsi in giudizio nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, per proporre opposizione all'esecuzione. L'art. 153 c.p.c. ne ribadisce l'improrogabilità, salva la possibilità di rimessione in termini in caso di causa non imputabile alla parte.
I termini ordinatori, al contrario, sono prorogabili dal giudice prima della scadenza su istanza motivata. La loro inosservanza non produce decadenza ma può esporre la parte a conseguenze processuali minori (ammonimento, condanna alle spese). La regola interpretativa è che, in caso di dubbio, un termine fissato dalla legge è ordinatorio salvo che la norma lo qualifichi espressamente come perentorio o che questa qualificazione si desuma in modo inequivoco dalla ratio della disciplina. Per verificare se un termine è scaduto, tenendo conto della natura perentoria o ordinatoria, consulta il nostro calcolatore dei termini.
Termini di impugnazione: appello, cassazione e oltre in sintesi
Le impugnazioni sono governate da un duplice sistema di termini disciplinato dagli artt. 325-327 c.p.c. Il termine breve (art. 325 c.p.c.) decorre dalla notificazione della sentenza ed è di 30 giorni per l'appello e per la revocazione ordinaria, di 60 giorni per il ricorso per cassazione e di 30 giorni per l'opposizione di terzo. Il termine lungo (art. 327 c.p.c., modificato dalla riforma Cartabia) è di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza e opera come termine massimo per impugnare quando la sentenza non sia stata notificata. I termini si calcolano secondo le regole ordinarie dell'art. 155 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969).
Nel processo amministrativo, l'art. 92 del D.Lgs. 104/2010 stabilisce termini di impugnazione ridotti: 60 giorni per l'appello al Consiglio di Stato, 6 mesi come termine lungo; nel rito abbreviato i termini sono dimezzati. Nel processo tributario (D.Lgs. 546/1992) il ricorso in appello si propone entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. Per calcolare con precisione il termine di impugnazione applicabile al tuo caso — civile, amministrativo o tributario, con o senza sospensione feriale — utilizza il nostro calcolatore dei termini di impugnazione.
Differenze tra termini processuali, liberi e di impugnazione
Nella pratica forense capita spesso di confondere categorie di termini che hanno regole di computo diverse. La tabella che segue sintetizza le differenze fondamentali.
| Tipologia | Regola di computo | Esempio tipico |
|---|---|---|
| Termini a giorni | Non si computa il dies a quo; si computa il dies ad quem. Proroga al primo giorno feriale se scade di sabato o festivo. | 30 giorni per l'appello |
| Termini a mesi | Si calcolano nominatione dierum — scadono nel giorno corrispondente al dies a quo del mese finale. | 6 mesi per il termine lungo di impugnazione (art. 327 c.p.c.) |
| Termini liberi | Si escludono sia il dies a quo sia il dies ad quem: entrambi i giorni non si computano. | Termine minimo tra notifica e udienza |
| Termini a ritroso | Si calcolano all'indietro rispetto a una data già fissata. Se la scadenza cade di sabato o festivo, si anticipa al giorno feriale precedente. | Memorie ex art. 171-ter c.p.c., conclusionali ex art. 190 c.p.c. |
| Termini di impugnazione brevi | Perentori, decorrono dalla notifica della sentenza. Soggetti a sospensione feriale (1-31 agosto). | 30 giorni appello, 60 giorni cassazione |
| Termini di impugnazione lunghi | Perentori, decorrono dalla pubblicazione della sentenza. Soggetti a sospensione feriale. | 6 mesi ex art. 327 c.p.c. post-Cartabia |
| Termini ordinatori | Prorogabili dal giudice prima della scadenza su istanza motivata. Nessuna decadenza automatica. | Termini per il deposito di documenti su istruttoria |
| Termini perentori | Improrogabili (art. 153 c.p.c.): la scadenza comporta decadenza, salva la rimessione in termini. | Termini di impugnazione, costituzione in opposizione decreto ingiuntivo |
Sospensione feriale: quando si applica e quando no
La sospensione feriale dei termini processuali, disciplinata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, sospende di diritto il decorso dei termini dal 1° al 31 agosto di ogni anno nelle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Se un termine inizia a decorrere durante la sospensione, la sua decorrenza è rinviata al 1° settembre; se è già iniziato, riprende dal 1° settembre per il numero di giorni residui. La durata di 31 giorni è stata ridotta dai precedenti 46 con il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, per accelerare lo svolgimento dei processi.
La sospensione non si applica a numerose materie considerate urgenti o incompatibili con la pausa estiva: cause di lavoro e previdenziali, procedimenti cautelari, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, procedimenti possessori, provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c., procedimenti di famiglia relativi ad alimenti, adozione, affido, responsabilità genitoriale. In materia penale la sospensione non opera nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare se la parte rinuncia alla sospensione, né nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo.
Nel processo tributario la sospensione feriale si somma con la sospensione di 90 giorni prevista dall'art. 6, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) per le richieste di accertamento con adesione. Per applicare correttamente la sospensione feriale al tuo termine — civile, amministrativo o tributario — utilizza il nostro calcolatore dei termini processuali, che gestisce automaticamente il periodo 1-31 agosto.
Riforma Cartabia: cosa è cambiato per i termini dal 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), entrato in vigore il 28 febbraio 2023, ha profondamente modificato la disciplina dei termini nel processo civile. Le novità principali riguardano il giudizio ordinario di primo grado: l'atto di citazione deve contenere la nuova avvertenza che il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza (art. 166 c.p.c.) e che l'attore può depositare la memoria integrativa entro il termine a ritroso previsto dal nuovo art. 171-ter c.p.c., che scandisce i termini per le memorie integrative di attore, convenuto e repliche.
La riforma ha inoltre ridotto il termine lungo per impugnare da 12 a 6 mesi (art. 327 c.p.c.), armonizzandolo con il termine già previsto nel processo amministrativo. Sono stati introdotti nuovi termini per il giudizio di appello (art. 342 c.p.c.) e per la specificità dei motivi, nonché per la fase di decisione con i termini per conclusionali e repliche (art. 190 c.p.c.). Per applicare con precisione i nuovi termini post-Cartabia — memoria 171-ter, costituzione del convenuto 70 giorni, appello 30/180 giorni — utilizza i nostri calcolatori per i termini processuali e per i termini di impugnazione.
Quando si applicano i termini processuali: i casi pratici
Opposizione a decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo deve essere opposto entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). È un termine perentorio: la sua inosservanza rende il decreto definitivo ed esecutivo. Se la notifica avviene a cavallo della sospensione feriale, il termine si computa tenendo conto dei giorni sospesi dal 1° al 31 agosto. Per il deposito del ricorso in opposizione e la costituzione in giudizio trovano applicazione le regole post-Cartabia di cui all'art. 645 c.p.c. Per calcolare la scadenza corretta utilizza il calcolatore dei termini processuali.
Appello in materia di lavoro
L'appello contro le sentenze di primo grado in materia di lavoro si propone entro il termine breve di 30 giorni dalla notifica (art. 434 c.p.c.). La sospensione feriale non si applica al rito del lavoro né al processo previdenziale, quindi il termine decorre anche durante agosto. Si tratta di un'eccezione importante che spesso genera errori nella pratica forense: conviene sempre verificare con il calcolatore dei termini di impugnazione, che distingue tra rito ordinario e rito del lavoro.
Ricorso per cassazione contro sentenza non notificata
Quando la sentenza di secondo grado non viene notificata, l'impugnazione per cassazione deve essere proposta entro il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c. post-Cartabia). Il termine è soggetto a sospensione feriale: se la sentenza è pubblicata a marzo, i 6 mesi si calcolano aggiungendo 31 giorni per il periodo 1-31 agosto. Per verificare la scadenza esatta utilizza il calcolatore dei termini di impugnazione.
Memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Dopo la riforma Cartabia, le memorie integrative si depositano a ritroso rispetto all'udienza di prima comparizione: 40 giorni per la prima memoria attore, 20 giorni per la memoria convenuto, 10 giorni per le repliche. Essendo termini a ritroso, la scadenza viene anticipata al primo giorno feriale precedente se cade di sabato o festivo. Per il calcolo automatico con gestione del sabato, consulta il calcolatore dei termini processuali.
Quadro normativo di riferimento
Domande frequenti
Qual è la differenza tra termini ordinatori e perentori?+
Quando non si applica la sospensione feriale dei termini?+
Quali termini sono sospesi ad agosto?+
Come si calcola un termine che scade di sabato?+
Qual è la differenza tra termine breve e termine lungo per impugnare?+
Quali sono i termini processuali a ritroso?+
Cosa è cambiato con la riforma Cartabia per i termini nel 2023?+
Come si calcolano i termini nel processo amministrativo?+
Chi stabilisce i termini processuali?+
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Disclaimer — Le informazioni fornite in questa guida hanno finalità informativa e non costituiscono consulenza legale. I termini processuali sono soggetti a frequenti modifiche normative e a interpretazioni giurisprudenziali; per casi concreti si raccomanda di verificare sempre la disciplina vigente e di consultare un avvocato. Gli strumenti di calcolo non sostituiscono il giudizio professionale.